"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento
alla posizione del socio lavoratore"
Legge n. 142 del 3 aprile 2001, G.U. n. 94 del 23 aprile 2001
Art.
2. (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica
la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta
che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano
altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene
del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e
15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione
alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio
dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi
tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art.
3. (Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore
un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria
affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza
di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea
e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite
in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno,
in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi
di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato,
in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante
distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59
Art. 4. (Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento
alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro
adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto
previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato
un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo
3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito
da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci
lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali
e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non
superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5. (Altre normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di
lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende
applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del
trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente
norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui
al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice
del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti
di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure
di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo
1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano
di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative
inerenti al rapporto associativo.
Art. 6. (Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea,
sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni
dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene
ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei
soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella
del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza,
un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile,
i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità
di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma
2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito
del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione
alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di
nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare
un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite
in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo
e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento
non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti
retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali
di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo
periodo, la clausola è nulla.
Art.
7. (Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative
e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere
da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative,
tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la
revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia
cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio
e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati
dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla
legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici
competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo
i princípi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità
di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera
d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne
l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali
riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione
generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre
e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti
a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni
cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare
principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il
godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e
delle passività;
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza
di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla
consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione
dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative,
le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione
e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché
tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle
imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione,
tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità
delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo
di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione
delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera
e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni
nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato
per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini
della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità
di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni,
definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente
perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono
all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche,
nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate
e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione
delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte
con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari
competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione.
Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa,
il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive
dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi e criteri direttivi
di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelemat.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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