"Disposizioni
correttive del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38,
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali"
Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n. 202,
G.U. n.
124 del 30 maggio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 55, comma
1, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi al fine
di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'articolo 55, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato
dall'articolo 78, comma 26, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto legislativo, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
del decreto medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
1. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Per
la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per
il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti e per il grado percentuale
di menomazione.".
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica ai danni conseguenti ad infortuni
sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere
dal 25 luglio 2000.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattleg.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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