Decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003
- supplemento ordinario n. 159
Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di
cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30.
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti
gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro):
Art.
1.
Finalita' e campo di applicazione
1.
Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai
principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si
collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione
e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita'
tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni
ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione
e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti
a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2.
Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e
per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo
statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste
forme di autonomie piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera,
a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa
banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta
di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione;
dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una
o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura
ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature
attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature
individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa
di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita'
formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento
dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita' effettuata
su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in
base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro
di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso
la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento
della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro",
allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono
a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro
negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse
pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato
del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e
offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta
di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire
la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del
quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi
in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o piu'
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e
la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale
in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per
la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi
per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti
di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto
di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo
gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche'
riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di
un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una
categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del
lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti
di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici in relazione a ogni attivita';
m) Çassociazioni di datori e prestatori di lavoroÈ: organizzazioni datoriali
e sindacali comparativamente piu' rappresentative.
Titolo
II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3.
Finalita'
1.
Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
del mercato del lavoro e migliorare le capacita' di inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze
delle regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro
regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui
al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attivita' di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento
regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro
nell'ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attivita'
di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori,
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di
una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione
del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo
I
Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art.
4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un
apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita'
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte
le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma
3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti,
la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende
accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura
delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo
di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione
di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita'
svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato,
i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro
profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione
commerciale.
Art.
5.
Requisiti giuridici e finanziari
1.
I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche
la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate
competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze
nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto
precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro
il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982,
n. 646, e successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo
articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento
del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto
del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero
la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto
ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra
di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle lettere da
a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1,
e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero
la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili
nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente
sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto
ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di
altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai requisiti di
cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del personale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale,
anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale
come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art.
6.
Regimi particolari di autorizzazione
1.
Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione le universita'
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del
lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro
e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale
del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di intermediazione,
secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente
articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria
di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta
attivita' senza finalita' di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' l'invio di
ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto al successivo articolo 17.
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di intermediazione
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali
di lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti bilaterali a condizione
che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico
dotato di personalita' giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attivita'
di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto dei requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente
o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5,
anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa dalle regioni e dalle province
autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione
per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al comma 6, provvedendo contestualmente
alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione
delle agenzie in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo
4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
sessanta giorni successivi la regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalita' di costituzione
della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e
delle procedure ad essa connesse.
Art.
7.
Accreditamenti
1.
Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento degli
operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel rispetto
degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi
e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori
qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di
funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio
dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle
risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro
di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi
del presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica del
lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini
di capacita' gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi
erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo
II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
Art.
8.
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro
1.
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori
il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento
del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche', ai
sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante
per la protezione dei dati personali, definisce le modalita' di trattamento
dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri,
i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori
che agiscono nell'ambito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di
lavoro;
b) le modalita' attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilita'
di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei
dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'articolo 10.
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso
dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo
al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti
nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art.
9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione
1.
Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi
di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attivita' di ricerca
e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione
effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non
autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion
fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti
in questione, o entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso
gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali
datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare
ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati
devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento
al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta
e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati
su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non
recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete
di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e' conoscibile in
modo agevole.
Art.
10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1.
E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro
consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo
linguistico, allo stato di salute nonche' ad eventuali controversie con i precedenti
datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che costituiscono un requisito
essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' lavorativa.
E' altresi' fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non
siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti
di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per
assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art.
11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art.
12.
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1.
I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio
di attivita' di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a
favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare,
a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione
di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere
previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresi' tenuti
e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di
lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro
di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del
codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12
del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono
attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali
previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento
del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilita' finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
la vigilanza sulla gestione dei fondi. 6. All'eventuale adeguamento del contributo
di cui ai commi 1 e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi
due anni dalla entrata in vigore del presente decreto. 7. I contributi versati
ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale,
dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma
4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale puo' ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione
alla loro congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art.
13.
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1.
Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita',
e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate
alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso
di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo
del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito
dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e'
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi
dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel
caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria
o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1 decade dai trattamenti
di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente
al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita'
o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti
salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attivita' lavorative
o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze
e alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile
in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni
di cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita' formativa ovvero
le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S.,
e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle liste di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l'I.N.P.S.
sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione
agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni
alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono,
in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del
ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego
ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di
una convenzione tra una o piu' agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle
agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
e i comuni, le province o le regioni stesse.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali
in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7,
le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri
delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le
regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.
Art.
14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
1.
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6
della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte
delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi
ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime
da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro
in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse,
ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi
del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative
sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative
sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo
13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle
attivita' previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare
con lo strumento della convenzione.
3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato
in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario,
in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della
copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui
sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa
e' dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per
il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime
stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali
non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti.
La congruita' della computabilita' dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale
sara' verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e' subordinata all'adempimento
degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura
della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo
III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art.
15.
Principi e criteri generali
1.A
garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una
rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori
e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente accessibile da parte
dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature
o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario
da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese
dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale
del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi
di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
Ê5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in
ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione,
la piena operativita' della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale
e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rende disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze.
Art.
16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia,
e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio
tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1.
Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del
lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro
ai servizi competenti e la registrazione delle attivita' poste in essere da
questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda anagrafico-professionale
dei lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per le
azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente decreto legislativo
e poste in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni
e le province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento. Le relative
indagini statistiche sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative
in questione, nonche' di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema
di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze
conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo rappresentate
nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e con le modalita'
dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la definizione di tutti i flussi informativi
che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi
quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi
1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla attuazione del presente
decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale
scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche occupazionali,
da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti
delle regioni e delle province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL
e del Ministero dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle
parti sociali, e' inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione
del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, costituiranno linee
guida per le attivita' di monitoraggio e valutazione condotte dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del Rapporto
annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie
autorizzate o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai fini del
ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche' della formulazione
di specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi
e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi
di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, predispone un Rapporto
annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che presenti una rendicontazione
dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione
dei servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili
oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi
di supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero,
le regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno
o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle
politiche attive per il lavoro, nonche' delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunita' e, in particolare,
della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con
specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e' istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalle regioni e province autonome, dalle parti
sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno
tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo quesiti valutativi
del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 dovra' farsi carico
e puo' commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti della riforma.
Sulla base degli studi valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute
nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra' annualmente
formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione
del presente decreto, la Commissione predisporra' una propria Relazione che,
sempre sulla base degli studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le
realizzazioni e i problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche
alle politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal
bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale
orientamento e formazione professionale dei lavoratori.
Capo
IV
Regime sanzionatorio
Art.
18.
Sanzioni penali
1.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
e' punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attivita' di intermediazione
e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da Euro 1.500
a Euro 7.500. Se non vi e' scopo di lucro la pena e' della ammenda da Euro 500
a Euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna,
e' disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica
la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata
di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino
a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi
1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2, nonche' per il solo somministratore, la violazione
del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro
oggetto di somministrazione e' punito con la pena alternativa dell'arresto non
superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta
alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi
piu' gravi, l'autorita' competente procede alla sospensione della autorizzazione
di cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi
certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto riferite al
pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti
di lavoro.
Art.
19.
Sanzioni amministrative
1.
Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati
annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono puniti con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1¡ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo
21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione
e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della
meta' qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente
entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
Titolo
III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo
I
Somministrazione di lavoro
Art.
20.
Condizioni di liceita'
1.
Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso da ogni soggetto,
di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a cio' autorizzato ai sensi delle disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria
attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi
in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo
che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto
di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso a termine
o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto
e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche'
servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali
nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attivita' produttive,
con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano piu' fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. La individuazione,
anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della
somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi in conformita'
alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. 5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di somministrazione ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche.
Art.
21.
Forma del contratto di somministrazione
1.
Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in forma scritta
e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita' e la salute
del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche' del versamento dei
contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in
favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore
i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche'
del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa
verso il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attivita' lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate
per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della
stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione e'
nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art.
22.
Disciplina dei rapporti di lavoro
1.
In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di
lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato
a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa
di assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura e' proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attivita' lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge
o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione
a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo
12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e'
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative
di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo
4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in
caso di somministrazione.
Art.
23.
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della
solidarieta'
1.
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico
e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve
le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento
ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito
di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale
erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province
ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalita'
e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti
alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di
una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attivita' produttive in generale e li forma e addestra
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attivita'
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformita' alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che tale obbligo
sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto
con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore
di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti
ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati
dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve
darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia
al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti
al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento
del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore,
l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e' nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui
al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita', secondo quanto stabilito
dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art.
24.
Diritti sindacali e garanzie collettive
1.
Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori
delle societa' o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano
i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per
tutta la durata della somministrazione, i diritti di liberta' e di attivita'
sindacale nonche' a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione
secondo la normativa vigente e con le modalita' specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della
stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e necessita' di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti
di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e
la qualifica dei lavoratori interessati.
Art.
25.
Norme previdenziali
1.
Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e' inquadrato nel settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita'
di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva
di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione
al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori
temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato,
della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non
sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art.
26.
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Art.
27.
Somministrazione irregolare
1.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), il lavoratore puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore,
a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il
soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti
dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e
4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento
della esistenza delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino
al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative
o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art.
28.
Somministrazione
fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo
II
Appalto e distacco
Art.
29.
Appalto
1.
Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto
di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione
dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore,
del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro
di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale
di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
Art.
30.
Distacco
1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2 . In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco
puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive
o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Titolo
IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
Art.
31.
Gruppi di impresa
1.
I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa' cooperativa
di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne
l'esecuzione a una societa' consorziata. 3. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici
di lavoro.
Art.
32.
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1.
Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda
di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il
comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata,
con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o
dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione,
tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo
1676".
Titolo
V
TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo
I
Lavoro intermittente
Art.
33.
Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puo' utilizzare
la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anche a tempo
determinato.
Art.
34.
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1.
Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per lo svolgimento
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente puo' essere altresi'
concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
meno di 25 anni di eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che
siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilita'
e di collocamento.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali sia operante
una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni.
Art.
35.
Forma e comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore,
e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non puo'
essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita e la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti
di cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato
a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita'
di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita'
di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, il datore
di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto
di lavoro intermittente.
Art.
36.
Indennita' di disponibilita'
1.
Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della indennita'
mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore
per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e'
stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 i contributi sono versati
per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente
il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di
temporanea indisponibilita' non matura il diritto alla indennita' di disponibilita'.
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede,
perde il diritto alla indennita' di disponibilita' per un periodo di quindici
giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in
cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del
datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della
quota di indennita' di disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificato
rifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi
in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino a concorrenza
della medesima misura.
Art.
37.
Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno
1.
Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana,
nonche' nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore
di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art.
38.
Principio di non discriminazione
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente
e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita,
in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle
singole componenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita', congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto
ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo,
salvo l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 36.
Art.
39.
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art.
40.
Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo
II
Lavoro ripartito
Art.
41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1.
Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di lavoro mediante
il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e fatta salva
una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente
e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa
nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti
o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di determinare discrezionalmente
e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche' di modificare consensualmente
la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e'
posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilita' di uno
o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo
previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno
dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro,
l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui
all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori
coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art.
42.
Forma e comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori
coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita'
per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento,
la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e normativo spettante
a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo
di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti
a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art.
43.
Disciplina applicabile
1.
La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla contrattazione collettiva
nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente
capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore
di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile
con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art.
44.
Principio di non discriminazione
1.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati e' riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti
di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto
limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verra' ripartito
fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita.
Art.
45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo
III
Lavoro a tempo parziale
Art.
46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modifiche e integrazioni
1.
Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale
fissato dai contratti collettivi applicati;";
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni
e modalita' della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma
2. I contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle discipline
rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto.";
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Le assunzioni
a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere
effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.";
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nelle ipotesi
di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore
di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.";
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono
il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative
causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze
del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi
stessi.";
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'effettuazione
di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato
ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte
del lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.";
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, e'
consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni
si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno.";
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 e'
sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione
stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati
dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di lavoro puo' modificare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalita'
in relazioni alle quali il datore di lavoro puo' variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilita' in aumento
della durata della prestazione lavorativa.";
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio
da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve
le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto
a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.";
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La disponibilita'
allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma
7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico
patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta
del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale
aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.";
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. L'inserzione
nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche
ai sensi del comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro
a termine.";
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Tutela ed incentivazione
del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro
a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato
dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica
la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione di personale
a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attivita' presso unita' produttive site nello stesso ambito comunale,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e'
tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione
a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi
di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi
con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a
tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.";
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q ) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "L'eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo
2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta
del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto
di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario,
il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione
equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del
lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito derivante
dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data
della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto,
in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento
a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita'
di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi dell'articolo
3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie
di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure
di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.";
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Lo
svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma
7, senza il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta
a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione
dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore
di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o
flessibili ai sensi delle disposizioni che precedono.";
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 12-bis (Ipotesi
di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta
del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per
il prestatore di lavoro.".
Titolo
VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo
I
Apprendistato
Art.
47.
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione
e di formazione, il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere
con contratto di apprendistato non puo' superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati
o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica
alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione
del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi
la vigente normativa in materia.
Art.
48.
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e
gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento
di una qualifica professionale. La durata del contratto e' determinata in considerazione
della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali
e formativi acquisiti, nonche' del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa
oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della qualifica
che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art.
49.
Apprendistato professionalizzante
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata
del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo'
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in base
ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto
del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica
che potra' essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo
2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante
nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato
in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna
e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art.
50.
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato
per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento
di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
1 puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa
alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro,
le universita' e le altre istituzioni formative.
Art.
51.
Crediti formativi
1.
La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province
autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma
che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome
e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie
locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 31 maggio 2001.
Art.
52.
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art.
53.
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore
non potra' essere inferiore, per piu' di due livelli, alla categoria spettante,
in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative
e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sara'
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro
e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli
48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare
la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo
II
Contratto di inserimento
Art.
54.
Definizione e campo di applicazione
1.
Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto
di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi eta' residenti in una area geografica in cui il tasso
di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al
comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i
quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto
mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento. 5. Restano in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli,
le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
Art.
55.
Progetto individuale di inserimento
1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento e' la definizione,
con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato
a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso
al contesto lavorativo.
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano,
anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di definizione dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione
continua, in funzione dell'adeguamento delle capacita' professionali del lavoratore,
nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida
e codici di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalita' di definizione
dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro
e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto,
tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale
di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna
delle due parti interessate, le modalita' di definizione dei piani individuali
di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto
di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale
di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
Art.
56.
Forma
1. Il contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'articolo 55. 2. In mancanza di forma scritta il contratto e' nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Art.
57.
Durata
1.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non puo'
essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima puo' essere estesa fino
a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile,
nonche' dei periodi di astensione per maternita'.
3. Il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali
proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato
al comma 1.
Art.
58.
Disciplina del rapporto di lavoro
1.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie,
ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative
e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori
di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art.
60.
Tirocini estivi di orientamento
1.
Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le
vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto
a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi
e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico
e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralita'
di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare
l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo
di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo
VII
TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo
I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art.
61.
Definizione e campo di applicazione
1.
Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale
e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice
di procedura civile devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento
con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato
per l'esecuzione della attivita' lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro,
nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali
per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque
rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute
dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa'
e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la
pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli
per il collaboratore a progetto.
Art. 62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere,
ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione
di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e
le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso
non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore
a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art.
63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Art.
64.
Obbligo di riservatezza
1.
Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto puo' svolgere
la sua attivita' a favore di piu' committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' in concorrenza con
i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti
ai programmi e alla organizzazione di essi, ne' compiere, in qualsiasi modo,
atti in pregiudizio della attivita' dei committenti medesimi.
Art.
65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1.
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione
fatta nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali,
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni.
Art.
66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata
del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente puo' comunque recedere
dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore
a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo
di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni,
ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano
le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa
si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonche' le norme di tutela contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo
51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art.
67.
Estinzione del contratto e preavviso
1.
I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa
ovvero secondo le diverse causali o modalita', incluso il preavviso, stabilite
dalle parti nel contratto di lavoro individuale.
Art.
68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art.
69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione
del contratto
1.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione
di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo
61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo
61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma
in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale
di fatto realizzatasi tra le parti.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e' limitato
esclusivamente, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento
della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non puo'
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo
II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art.
70.
Definizione e campo di applicazione
1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per
lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu'
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che,
in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila
euro sempre nel corso di un anno solare.
Art.
71.
Prestatori di lavoro accessorio
1.
Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei
mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro
accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle
province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati
di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Art.
72.
Disciplina del lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso
le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro
accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato
o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando
i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento
dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e
per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo
di rimborso spese.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito
decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art.
73.
Coordinamento informativo a fini previdenziali
1.
Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attivita' di lavoro accessorio disciplinate
dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi
delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS
e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS
e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio
e ne riferisce al Parlamento.
Art.
74.
Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo
VIII
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo
I
Certificazione dei contratti di lavoro
Art.
75.
Finalita'
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonche' dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art.
76.
Organi di certificazione
1.
Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero
a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito
di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito
da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie,
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti
di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di
ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universita'
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della
universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti
di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art.
77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art.
78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1.
La procedura di certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche
nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti.
Le autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorita'
cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti,
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato
puo' essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma
5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato a
produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto
codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in
sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai
diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresi'
definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali
prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo
o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art.
79.
Efficacia giuridica della certificazione
1. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art.
80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1.
Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera
giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso,
presso l'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura
civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare
l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della qualificazione ha effetto
fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento
giurisdizionale della difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente
realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha
avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione
di certificazione potra' essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli
articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi
dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare
un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha
sede la commissione che ha certificato il contratto, puo' essere presentato
ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso
di potere.
Art.
81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo
II
Altre ipotesi di certificazione
Art.
82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art.
83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa all'atto di deposito
del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti
di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento
depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da
un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica,
da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
piu' rappresentative.
Art.
84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1.
Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate,
sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile
sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto
genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano,
le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Titolo
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
85.
Abrogazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente
alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1¡ ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente
decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso"
sono soppresse.
Art.
86.
Norme transitorie e finali
1.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito
di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui al presente decreto,
stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente
piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza di contratto
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore
non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra
in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in
un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o
in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale
delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di
lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia
fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno
2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno
1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di
cui al presente decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
del personale, ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8 . Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore
del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina
in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della
pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19
si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "b-bis) chiede
un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche
dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia
di inizio attivita', il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).".
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per l'impiego
di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita
alle regioni a statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto
il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo
III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai
sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce
al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale al fine di verificare la possibilita' di affidare a uno
o piu' accordi interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii
contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini della adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni
a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione,
da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi
posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo del decreto legislativo sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link: http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2003/D.+Lgs+10+settembre+2003+n.+276.htm
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
[
home ] - [
attività ] -
[ argomenti ]
-
[ giurisprudenza
]
- [ novità
]
-
[
newsletter ]
-
[ links ]
Via
Visconti di Modrone, 1 - 20122 Milano
- info@studiolegaleresta.it
tel.
+39-02-76318948 - fax +39-02-76318919
partita iva n. 11848190150