"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"
Decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
G.U. n. 11 del 15 gennaio 2003
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito
dal seguente:
"Art.
1 (Finalita' e definizioni).
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta' legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione
e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli
strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure
di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni
di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2.
Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti, i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che
non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque
anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino
a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita'
agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita'
lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro
o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione
da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto
un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici
mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia' precedentemente occupate,
intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma
1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri
organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita'
delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Art. 2.
1.
Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito
il seguente:
"Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione
ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica
e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati
del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli
dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in
data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario
n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione
di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Con regolamento emanato
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento
della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia
dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".
Art. 3.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata
dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica
dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione e' effettuata
dai servizi competenti con le seguenti modalita':
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni
fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 e' soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente
per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide
le dichiarazioni di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa
prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano
per i servizi competenti.
Art. 4.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata).
1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni
che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano
al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare
la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo
le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione
o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione
professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata,
non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".
Art. 5.
1.
L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione).
1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo
personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti
di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza
giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato
motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato
o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata
del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi
pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta
di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto
mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
Art. 6.
1.
Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito
il seguente:
"Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi).
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro,
salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli
statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali
previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani
da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche'
quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente
i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione
di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere
che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli
enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori
a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro
il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione,
la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni,
per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto
di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato,
a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo
lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento
dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza
Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma
2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo
21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro
alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti
obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del
1979.".
2.
All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato
e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore
di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio
competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale,
della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni
possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione
e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle
ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui
al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di
rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta
in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 7.
1.
All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto
di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
e' soppresso.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere
dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma
1.
Art. 8.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare,
le seguenti disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma,
15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949,
n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a)
della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83;
f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli
21 e 22;
g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608;
i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053.
Art. 9.
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il testo del decreto legislativo sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale della Gazzetta Ufficiale al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario?service=0&numgu=11&data_gu=15.01.2003&expensive=0&supplemento=
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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