"Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali,
a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
G.U. n.
50 del 1 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella
riunione del 18 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della
Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11
e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della
sanita' e delle politiche agricole e forestali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Art.
1. Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno
1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
"testo unico", nell'ambito della gestione industria di cui al titolo
I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti
quattro gestioni separate:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei
trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attivita'
ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per
le attivita' professionali ed artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle di cui alle lettere
a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato
e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attivita'
protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2. Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati
nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non
classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione e' disposta dall'INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato ricorso al
consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la
procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed
oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente
articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Art. 3. Tariffe dei premi
1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria,
per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita'
di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate
entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese,
il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'articolo
39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte,
in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando
un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella
scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per
migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere
dal 1o gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione
dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato
di cui all'articolo 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato
sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato
provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato.
Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma,
e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni,
sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali
conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 130 per
mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata
per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni
attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la
spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 4 Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
i dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, appartenenti
all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge,
di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi
e risarcitivi e' pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui
all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione
delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative
prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio
e' quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie
professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni
per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento
indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono
stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 5. Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora
svolgano le attivita' previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio
delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore
da essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente e' tenuto a tutti gli adempimenti
del datore di lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo e' ripartito nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile e' costituita dai compensi
effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3,
del testo unico. Il tasso applicabile all'attivita' svolta dal lavoratore e'
quello dell'azienda qualora l'attivita' stessa sia inserita nel ciclo produttivo,
in caso contrario, dovra' essere quello dell'attivita' effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono
stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 6. Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti
dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni
e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle
prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini
per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono
stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 7. Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all'articolo 3 si applicano anche per le attivita' svolte
dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell'ultima condizione indicata nell'articolo 2,
comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento,
nei confronti dell'INAIL, di un premio integrativo, da applicarsi con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle
prestazioni dovute dall'Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura
del premio integrativo e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia
anche ai fini delle relative prestazioni.
Art. 8. Retribuzioni di ragguaglio
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico e' sostituito dal seguente:
"Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa
o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano
stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida
ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle
rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
Capo II
Disposizioni in materia di prestazioni
Art. 9. Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono
essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.
Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente,
l'istituto assicuratore puo' esercitare la facolta' di rettifica entro dieci
anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'istituto
assicuratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l'errore,
purche' non riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente,
assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi
e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.
3. L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche
in godimento al momento in cui l'errore stesso e' stato rilevato.
4. E' abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si e' proceduto a rettifica delle prestazioni
sulla base della normativa precedente possono chiedere all'istituto assicuratore
il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento
la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo
alla domanda e non da' diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato,
per la presentazione della domanda si applica, se piu' favorevole, il termine
di cui al comma 6. In caso di accoglimento della domanda, la riattribuzione
della prestazione avverra' con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione
della stessa.
Art. 10. Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
e' costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle
di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non piu' di quindici
componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
del Ministero della sanita', del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanita', del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' delle Aziende sanitarie
locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo
decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della
commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attivita' la commissione si puo' avvalere della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211
del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanita', sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri
l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del
testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di possibile origine
lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle
delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione
di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo
139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e'
effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto
assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL,
il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.
Al registro possono accedere, in ragione della specificita' di ruolo e competenza
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma
1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del
lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti
compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro.
Art. 11. Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno
la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte
dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni
di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanita',
nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno
in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento
fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto
alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi
del medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte
da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro previsti dal testo unico.
Art. 12. Infortunio in itinere
1. All'articolo 2 e all'articolo 210 del testo unico e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal
lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni
occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che
collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale
dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. Restano,
in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici
e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto
della prescritta abilitazione di guida.".
Art. 13. Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei
criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo
definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria
conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico
come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico
legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito
del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e
a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito
del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui
al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni",
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni
di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato
in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella
si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione
di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e
al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che
costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in
relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita'
e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente
di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di
rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e
i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e
i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi
di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato
guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono
il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale
in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato
stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale
o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per
la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita
e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto.
La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le
malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive
e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della
rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra,
con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti
nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo
si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di
un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo
della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita
o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale
indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio
sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni
preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni
o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita,
deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella
ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso
da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica
preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita'
psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando
per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato
in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al
nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere
conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire
l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui
agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa
nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile
in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso
nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale
calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione
della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado
di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che
questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore
puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione
all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato
medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva
di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un
anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso
l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente
liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore
abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale
al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente
alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa
del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato
in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi
assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.
Capo III
Disposizioni in materia di semplificazione e snellimento delle procedure
Art. 14. Norme in materia di procedure e speditezza dell'azione amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa, il consiglio
di amministrazione dell'INAIL puo' adottare delibere intese a semplificare e
a snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione conto gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti
soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare
all'INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo
testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio
contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione.
In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa
di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di
detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo
unico e successive modificazioni e integrazioni.
Capo
IV
Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione
del Casellario centrale infortuni.
Art. 15. Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge
con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse
organizzative poste a disposizione dall'INAIL, il quale provvede alle relative
necessita', determinate secondo le indicazioni dell'organo di governo del Casellario,
di cui all'articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo
nell'ambito del bilancio dell'Istituto.
2. Il Casellario e' titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali
e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata
dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti.
Art. 16. Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d'infortunio
professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino
invalidita' permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento
lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l'ottimizzazione
della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l'integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre
analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche' con quelle a carattere
previdenziale.
2. Puo', altresi', fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive
alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.
Art. 17. Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l'assicurazione
contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto i rischi derivanti dalla
circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art.
18. Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidita' derivanti
da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado
ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidita' o di morte, comunque accertati
nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi
a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale,
i quali importino invalidita' permanente o morte, nonche' dati in forma aggregata
per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente
dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere
effettuate nei termini e con le modalita' indicati nel regolamento di esecuzione,
di cui all'articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati
acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative,
l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione
contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
di cui all'articolo 22.
Art. 19. Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'INAIL;
c) un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione
nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline
statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la composizione del comitato
medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola
volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu'
uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il
comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente
sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando
i necessari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della
gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica
del comitato nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza
il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL,
in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei
flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Art. 20. Sanzioni
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in
ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta
sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 21. Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie,
il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente,
ripartite tra gli utenti di cui all'articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla
spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale
dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per
cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilita' civile auto, incassati
nell'anno di riferimento.
Art. 22. Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonche' le modalita' di individuazione
dei responsabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi
nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento,
adottato dal comitato entro novanta giorni dal suo insediamento ed approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente
capo.
Capo
V
Interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione
Art.
23. Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. E' istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla
contabilita' generale dell'INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite
consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alle normative
di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori
agricolo e artigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione
di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati,
da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate,
in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse
economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell'ambito dei poteri programmatori, l'INAIL determina:
a) i criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, avendo particolare
riguardo all'ambito lavorativo in cui risulta piu' accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalita' per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l'entita' delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al
comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture
e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 e' sottoposta all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base dei principi e dei
criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all'approvazione
dei singoli progetti.
Art. 24. Progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale,
per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito
in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati
alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione
professionale degli invalidi del lavoro, nonche', in tutto o in parte, dei progetti
per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese
e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio
o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione
ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all'evasione contributiva
nel limite di 150 miliardi complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio
di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione
dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
Capo VI
Primi interventi di riordino dell'assicurazione infortuni in agricoltura
Art. 25. Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e
239 del testo unico e' posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli
a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato,
per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalita' operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26. Verifiche ispettive per l'evasione e l'elusione assicurativa
1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria per la liquidazione delle prestazioni
per infortuni o malattia professionale, l'INAIL provvede ad effettuare adeguati
controlli ispettivi circa la regolarita' assicurativa delle aziende di riferimento,
nell'ambito di piani di attivita' concordati con I'INPS.
Art.
27. Banca dati
1. L'INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l'INPS e con l'Anagrafe delle
aziende agricole di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate,
una banca dati per i rischi professionali in agricoltura in modo da rilevare
informazioni su specifici andamenti infortunistici, distintamente per diverse
realta' produttive e per diverse zone territoriali, nonche' informazioni sulle
cause e circostanze dell'evento lesivo, al fine di valutarne l'incidenza economica
per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanziario
che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarieta' di categoria e
solidarieta' generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative del settore.
Art. 28. Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente
con la specificita' del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli
257 e 262 del testo unico, e' previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento
dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella
misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 e'
fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi,
la misura dell'incremento e' stabilita con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli
dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla
dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione
dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00038dl.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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