"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2000"
Legge
29 dicembre 2000, n. 422
«Omissis»
Art. 23. (Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile).
1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1986, all'artico1o 1751-bis del codice civile è aggiunto
il seguente comma:
"L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della
cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità
di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata,
non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto
di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della
indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è
affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici
nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata
dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto
ed alla loro incidenza sul volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti
che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società
di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici
nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente
o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano
efficacia dal 1° giugno 2001.
«Omissis»
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00422l.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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