"Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti"
Decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 43 del 21 febbraio
2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica
la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e
2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.
1. Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua
con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire
la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data
del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione
si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa
in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per
se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono
una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda,
puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarita' di
un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento e' attuato,
ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata
ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identita'.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu'
di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una
parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario
devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che
sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa
vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali
unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto
collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza
delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione
nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi
e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione
sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve
riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del
programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria,
comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni
dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo
devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento
sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da
parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento
dei predetti obblighi.".
Art. 3. Disposizioni finali
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione
a decorrere dal 1° luglio 2001.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate,
a carico del bilancio dello Stato.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01018dl.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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