"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
G.U. n.
66 del 20 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato
A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni,
o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a
quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello
in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione
all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello
in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi
sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato
e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire
che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione
delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo
a determinare le modalita' temporali di svolgimento della specifica prestazione
lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere
retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale,
ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2. Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai
fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro e'
tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del
contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali
piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni
a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi
sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
Art. 3. Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare,
lavoro straordinario clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo
2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1,
comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione
di anno; ove la determinazione e' effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale e' comunque rispettato il limite stabilito dal contratto
collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad
un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando
quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso
nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo
parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco
di piu' di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso
il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non
costituisce infrazione disciplinare, ne' integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva
la facolta' per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale
di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta
in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito
dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma
2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari
sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione
dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e' consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attivita' lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale
e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in
materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione
dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale
ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati
in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione
del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresi' stabilire criteri
e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del
medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto
od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno,
i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore
di lavoro interessato, hanno la facolta' di prevedere clausole elastiche in
ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando
le condizioni e le modalita' a fronte delle quali il datore di lavoro puo' variare
detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore
ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del
lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresi' in favore
del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale
di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma
7.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto
e' fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilita' di
denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di esercizio della stessa, nonche'
di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale
il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze
di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente
Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia in forma scritta, potra' essere effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto
e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del
datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri
e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso
di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui
al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma
9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al
comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facolta' del datore
di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa
inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla
denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro e' fatta salva
la possibilita' di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi
le disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalita' di cui al comma 7,
sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale,
sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente
a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati
dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facolta' di richiedere
lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche
in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite
dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione
fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori
interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della
disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla
stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta
informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione
della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma
3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei
rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza
prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 4. Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere
un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile,
intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri
di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore
a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la
durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita';
la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia;
infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso
ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze
indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti
sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo
1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella
del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione
della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per quanto
riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'. Resta
ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi,
di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori
a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile,
sia effettuata in misura piu' che proporzionale.
Art. 5. Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro
a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo
di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro
a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di
cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro e' tenuto
a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attivita' presso unita' produttive site entro 100 km dall'unita'
produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni
od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista
l'assunzione, dando priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato
il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parita' di condizioni,
il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto valere
prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente
si terra' conto della maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque
senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione
lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e'
tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione
a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del
lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente
motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere
ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche
in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto
di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori
e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare,
entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo
indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con
riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
Art. 6. Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo,
si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori
a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo
1, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta'
di quello pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo
parziale si computano come unita' intere, quale che sia la durata della loro
prestazione lavorativa.
Art. 7. Applicabilita' nel settore agricolo
1. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla
possibilita' di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione
di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti
a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.
Art. 8. Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e' richiesta a
fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova per
testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto
di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro,
su richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza
della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni
di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro
a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa,
su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento
giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento
della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari
del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito
derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita'
lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente
la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva
la possibilita' di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla
sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi
le disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria,
le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza
di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del
danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione
percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio
al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo
2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo.
I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9. Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale
giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale
previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a
tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale
di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate
le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate,
qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa
individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni
per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2
dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Il
contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma
dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e'
determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione
di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare
del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi
di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto
l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10. Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente
disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5,
commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni
speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo
22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 11. Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente
alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino
la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale",
nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12. Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di
lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali
delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio
del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge
5 febbraio 1999, n. 25.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00061dl.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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