IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di
servizi;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione
di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto
la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto
concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio
italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano,
presso un'unita' produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente
allo stesso gruppo, purche' in entrambi i casi durante il periodo di distacco
continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa
distaccante.
2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con
riguardo al personale navigante.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite
in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma
1.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato"
il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in
territorio nazionale italiano.
2. Il periodo limitato di cui al comma 1 e' tale quando la durata del distacco
del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio predeterminata
o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.
Art.
3. Condizioni di lavoro
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, e i
lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime
condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate
analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attivita'
in posizione di distacco.
2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima
delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso
quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori
di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un
contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene
fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa
di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato disposto
il distacco, non e' superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle attivita' del settore edilizio individuate nell'allegato
A del presente decreto legislativo.
3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria
di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere
ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo
e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai
lavoratori da loro dipendenti.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale
possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante
l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.
Art.
4. Applicabilita' alle imprese di lavoro temporaneo
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore
presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purche' durante il periodo
della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore
distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997
non e' richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma
1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente,
rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia.
3. L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 e' rilasciata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla
richiesta dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell'impresa
interessata e comporta la contestuale iscrizione all'albo di cui all'articolo
2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio
dell'attestazione e' disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comm 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art.
5. Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione
1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni
del presente decreto l'organismo nazionale competente e' la Direzione generale
per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro
dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase
dalle direzioni provinciali del lavoro.
Art.
6. Giurisdizione
1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attivita' lavorativa nel
territorio dello Stato italiano puo' far valere i diritti e reclamare la tutela
delle condizioni di lavoro garantiti dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorita'
giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in
tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.
2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita
l'autorita' giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice di
procedura civile.
Art.
7. Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamnente piu' rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto, anche ai fini
dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo
1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Allegato A (riferimento art. 3, comma 2)
Le attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, comprendono tutte
quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la
manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori
seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrzzatura;
6) trasformazione;
7) rinnovo;
8) riparazione;
9) smantellamento;
10) demolizione;
11) manutenzione;
12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13) bonifica.
AVVERTENZA
Il testo della disposizione normativa sopra riportata è stato prelevato dal sito ufficiale del Parlamento italiano al seguente link: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00072dl.htm.
Si declina, pertanto ed in ogni caso, qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della predetta disposizione normativa qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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