Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 21 luglio 2004
(omissis)
Oggetto: Contratti di inserimento lavorativo.
1. I contratti con funzione formativa. Premessa.
L'art.
2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire
in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del d.lgs.
n. 276 del 2003 contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt.
da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a
59).
In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato
rimane un contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato,
anche per questo, ad esaurire l'ambito di operativita' un tempo riservato al contratto
di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, e' un nuovo contratto
nel quale la funzione formativa perde la sua natura caratterizzante a favore della
finalita' di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro
di soggetti socialmente piu' deboli individuati tassativamente dal legislatore
(art. 54, comma 1).
In questo senso dispone espressamente l'art. 55, comma
4, dove si precisa che nel contratto di inserimento la formazione e' solo eventuale.
Restano
in ogni caso applicabili, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo
20 della legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di contratto di reinserimento
dei lavoratori disoccupati.
2. La struttura del contratto di inserimento e la clausola del termine.
Il
contratto di inserimento e' un contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato
all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie
di soggetti. Presupposto necessario per la stipulazione del contratto di inserimento
e' la predisposizione di un progetto individuale mirato alla individuazione di
un percorso di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un
determinato contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento ha una durata
non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di contratto
di inserimento stipulato con persone riconosciute affette da un grave handicap
fisico, mentale o psichico la durata massima del rapporto puo' essere elevata
sino a trentasei mesi.
Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata
di un contratto di inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento.
La durata del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento
del percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioe', deve essere
tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.
Il
contratto di inserimento puo' essere prorogato anche piu' volte, anche senza necessita'
di allegare alcuna specifica motivazione, purche' in coerenza con il progetto
individuale di inserimento. La durata massima del contratto prorogato non puo'
tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o trentasei mesi. Tali limiti legali
di durata possono essere superati solo nel caso in cui il rapporto di inserimento
sia stato sospeso per lo svolgimento del servizio militare o civile o per maternita'.
Ove
il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente concordato
o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un contratto di lavoro
a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine di trenta giorni di
cui all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 368/2001.
Se compatibile con il progetto
di inserimento il contratto di inserimento puo' anche essere a tempo parziale.
In
ogni caso il contratto di inserimento non e' rinnovabile tra le stesse parti.
3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di inserimento.
Possono
stipulare contratti di inserimento:
- enti pubblici economici, imprese e loro
consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali,
sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca, pubblici e privati;
- organizzazioni
e associazioni di categoria.
Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il
progetto di inserimento puo' prevedere l'impiego in diverse societa' del gruppo
o consorziate. In tal caso si potra' dare l'ipotesi di un unico contratto di lavoro
di inserimento con una singola societa' del consorzio o del gruppo che, pero',
potra' "inviare" il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento, presso
piu' societa' del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite percentuale previsto
dall'art. 54, comma 3, sara' computato esclusivamente in capo alla singola societa'
che risulta essere la datrice di lavoro.
Per
poter stipulare un contratto di inserimento e' necessario che il datore di lavoro
abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto
di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Ai fini
del calcolo della percentuale non si considerano contratti di inserimento non
trasformati:
- i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine
del periodo di prova;
- i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta
causa;
- i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;
- i rapporti
che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore;
- i contratti
di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella
misura pari a quattro contratti.
Di
conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti cinque contratti di
inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di questi quattro contratti
non si terra' conto e sara' sufficiente confermare un solo contratto per poter
procedere a nuove assunzioni con contratto di inserimento (5 contratti scaduti,
da cui si sottraggono i 4 che non si computano: resta un solo contratto ed il
60 per cento di 1 e' pari a 0,60, che va arrotondato ad 1).
In ogni caso non
operano limiti nell'ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti all'assunzione del lavoratore
sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento. Si considerano invece mantenuti
in servizio quei lavoratori il cui contratto di inserimento sia stato trasformato
in un contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza del termine.
Trattandosi
di istituti contrattuali diversi, resta inteso che non devono essere presi in
considerazione i contratti di formazione e lavoro cessati e non trasformati nei
diciotto mesi antecedenti la stipulazione del contratto di inserimento.
Non
esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di inserimento.
Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla contrattazione collettiva
(art. 58, comma secondo).
4. I soggetti che possono essere assunti con contratti di inserimento.
Possono
essere assunti con contratto di inserimento:
- soggetti di eta' compresa tra
i diciotto e i ventinove anni;
- disoccupati di lunga durata da ventinove fino
a trentadue;
- lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi
di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attivita'
lavorativaÊ e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi
eta' residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile,
determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10 per cento quello maschile;
- persone riconosciute affette, ai sensi
della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Si
rammenta che ai sensi del d. lgs. n.297/2002 per disoccupati "di lunga durata"
si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di lavoro o aver cessato
un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da
almeno dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultino disoccupati
a seguito di dimissioni.
Quanto invece alla assunzione di donne con contratti
di inserimento questa e' subordinata alla definizione, mediante decreto ministeriale,
delle aree geografiche cui il tasso di occupazione femminile e' inferiore almeno
del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10 per cento quello maschile.
La nozione "persona affetta da grave
handicap fisico, mentale o psichico" trova riferimento normativo nelle disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 nonche'
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Va infine precisato che, in presenza dei
requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 54, il contratto di inserimento puo'
essere utilizzato anche per favorire l'accesso al mercato del lavoro di cittadini
comunitari ed extracomunitari.
5. I progetti individuali di inserimento.
Finalita'
del contratto in esame e', come detto, quella di promuovere l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti. Cio' anche
indipendentemente dalla effettuazione di formazione in luogo di lavoro.
Il
contratto di inserimento e' tipologia contrattuale di natura subordinata volta
a favorire l'integrazione dei lavoratori alle esigenze aziendali attraverso modalita'
di adattamento al contesto lavorativo, nonche' ai relativi processi produttivi,
realizzate in esecuzione del progetto individuale di inserimento.
In ultima
analisi, il legislatore intende valorizzare, con questo istituto, l'acquisizione
di professionalita' concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di
lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto.
Coerentemente
con tale finalita' l'art. 55, comma 4, chiarisce che la formazione eventualmente
effettuata deve essere finalizzata al concreto adeguamento delle competenze professionali
delÊ lavoratore stesso allo specifico contesto lavorativo con o senza la somministrazione
di formazione teorica. Indispensabile e', dunque, la predisposizione di un progetto
individuale di inserimento.
Il
progetto individuale di inserimento deve essere concordato tra lavoratore e datore
di lavoro. Il progetto, dunque, verra' concordato dalle parti preventivamente
alla definizione delle condizioni del contratto di lavoro. Affinche' datore di
lavoro e lavoratore possano concordare il progetto individuale di inserimento
e' necessario che le modalita' di definizione di tali progetti vengano fissate
dall'autonomia privata collettiva.
In materia il legislatore rinvia a tutti
i livelli di contrattazione collettiva e, quindi, al livello nazionale, territoriale
ed aziendale, anche all'interno degli enti bilaterali, in funzione dell'adeguamento
delle capacita' professionali del lavoratore.
Quanto ai contenuti e alla forma
dei progetti individuali di inserimento le parti devono attenersi alle prescrizioni
dell'autonomia privata collettiva applicabile. In data 11 febbraio 2004 e' stato
stipulato un Accordo Interconfederale avente ad oggetto una disciplina di quadro
valida nella fase di prima applicazione e con efficacia limitata al periodo di
carenza della regolamentazione contrattuale che potra' essere definita ai vari
livelli di cui si e' detto innanzi.
In caso di gravi inadempienze al progetto
di inserimento il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorata del 100 per cento. Non opera, dunque, la sanzione della conversione
del contratto in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6. Il contratto di inserimento. Requisiti di forma.
Il
contratto di inserimento puo' avere ad oggetto qualsiasi attivita' lavorativa
e deve essere stipulato in forma scritta.
Nel contratto deve essere necessariamente
contenuto il riferimento al progetto individuale di inserimento che deve essere
coerente con il tipo di attivita' lavorativa oggetto del contratto. Il progetto
individuale di inserimento, ancorche' distinto, e' strettamente collegato al contratto
integrandone il contenuto inderogabile. In mancanza di progetto di inserimento
o di forma scritta il contratto e', infatti, nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto.
Ulteriori
specifici contenutiÊ e requisiti di forma sono individuati dal richiamato Accordo
Interconfederale, la cui efficacia si esplichera' fin quando non interverranno
intese contrattuali ai vari livelli.
7. Disciplina del rapporto di lavoro.
Salva
diversa previsione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali,
ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, compresi i divieti di cui all'articolo 3. Pertanto,
l'autonomia privata collettiva ben potra' disciplinare il rapporto di inserimento
in maniera difforme dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 368 del 2001.
Non
sono compatibili, stante la finalita' tipica di inserimento del contratto in questione,
i presupposti causali della stipulazione del contratto a termine. Anche da un
punto di vista formale, dunque, il contratto di inserimento non richiede la specificazione
di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Si applica, invece,
ad esso la disciplina prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 368/2001
in materia di divieti. Non sono altresi' applicabili, perche' specificatamente
derogate dalla disciplina speciale del contratto di inserimento, le disposizioni
in tema di proroga del contratto, di rinnovo del contratto tra le stesse parti
e di limitazioni percentuali. Ove invece il contratto di inserimento prosegua
oltre la scadenza del termine originariamente fissato e' applicabile l'art. 5,
comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.
8. Benefici economici e normativi.
Durante
il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non potra'
essere inferiore, a fini retributivi, per piu' di due livelli rispetto alla categoria
che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai
lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle
al conseguimento delle quali e' preordinato il progetto di inserimento/reinserimento.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell'organico
aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo. Sono
fatte salve diverse previsioni dell'autonomia privata collettiva.
In attesa
della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione i benefici contributivi
previsti in materia di contratto di formazione e lavoro possono essere applicati
limitatamente ai contratti di inserimento stipulati con i seguenti soggetti:
-
disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni di eta';
- lavoratori
con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi di un posto di lavoro;
-
lavoratori che desiderino riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
- persone riconosciute affette, ai sensi della
normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Limitatamente
a tali categorie di soggetti, dunque, potra' continuare a trovare applicazione
il regime di agevolazioni contributive previsto dall'art. 16 del d.l. n. 299 del
1994, convertito in legge n. 451 del 1994.
L'agevolazione contributiva operera'
durante il periodo di inserimento e verra' riconosciuta nei limiti di quanto disposto
dal regolamento comunitario n. 2204 del 2002. Ai rapporti intrattenuti con le
predette categorie di soggetti si applichera', comunque, la riduzione dell'onere
contributivo nella misura del 25 per cento, che non pone problemi di compatibilita'
con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato, perche' trattasi di misura
di carattere generale ed uniforme che non integra l'ipotesi di aiuto ai sensi
dell'art. 87 del Trattato CE.
Il
regolamento comunitario n. 2204 del 2002 prevede l'immediata operativita' di aiuti
in favore di soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo
rapporto di lavoro, non superi il 50 per cento del costo salariale annuo del lavoratore
assunto. Per i disabili la percentuale e' aumentata al 60 per cento.
Fermo
restando tale limite quantitativo, l'agevolazione puo' essere concessa:
a)
quando determini un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento
interessato;
b) quando non determini un incremento netto del numero dei dipendenti
purche' i posti occupati si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie,
di pensionamento per raggiunti limiti di eta', di riduzione volontaria dell'orario
di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti
per riduzione del personale.
In entrambe le ipotesi ai lavoratori deve essere
comunque garantita la continuita' dell'impiego per almeno 12 mesi (cfr. art. 5
del regolamento n. 2204/2002).
L'agevolazione non e' comunque esclusa nel caso
in cui il rapporto di lavoro venga risolto prima del termine di 12 mesi per giusta
causa.
Nel rispetto delle condizioni ora menzionate e tenuto comunque conto
dei requisiti soggettivi di cui all'art. 54, comma primo, gli aiuti possono dunque
essere immediatamente concessi alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati:
1)
lavoratori extracomunitari;
2) disoccupati da oltre due anni che in tale periodo
non abbiano seguito corsi di formazione;
3) soggetti che vivono da soli con
uno o piu' figli a carico;
4) soggetti con piu' di 50 anni privi di un posto
di lavoro;
5) soggetti privi di un titolo di studio di livello secondario
superiore o equivalente;
6) disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza
lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso
di persone di meno di 25 anni;
7) qualsiasi donna di un'area geografica a
livello NUTS 2 nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per
cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione
femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile
dell'area considerata per almeno due dei tre anni precedenti;
8) lavoratori
disabili.
La
concessione delle agevolazioni contributive in materia di contratto di inserimento
presuppone dunque che il soggetto assunto risponda ad uno dei requisiti di cui
all'art. 54, comma primo, lett. da b) ad f), e che, inoltre, risponda ai requisiti
di cui al regolamento n. 2204 del 2002.
Con riferimento alla occupazione giovanile
la combinazione di tali requisiti consente di poter beneficiare di agevolazioni
contributive ai contratti di inserimento stipulati con giovani che desiderino
riprendere un'attivita' lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno due anni
ne' effettuato nel frattempo corsi di formazione.
Gli incentivi di cui all'articolo
59 del decreto legislativi n. 276/03 rimangono soggetti all'obbligo di notifica
preventiva per le imprese del settore della costruzione navale e dell'industria
carboniera.
Con riferimento alla questione relativa all'accertamento dello
status del lavoratore, affinche' il datore di lavoro possa essere garantito sulla
sussistenza delle condizioni che permettono l'assunzione con il contratto di inserimento
nonche' il diritto ai benefici contributivi possono essere qui richiamate le istruzioni
impartite dall'INPS, con circolare n. 117 del 30 giugno 2003.
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI
AVVERTENZA
Il testo della circolare sopra riportata e' stato prelevato dal sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della circolare qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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partita iva n. 11848190150