L’INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA

SECONDO L’ART. 1751 COD. CIV. E GLI A.E.C.



La materia relativa alle indennita' dovute all'agente all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, e' disciplinata sia dalla legge, con l'art. 1751 cod. civ., sia dalla contrattazione collettiva (A.E.C.) ove applicata, che prevede oggi sostanzialmente tre istituti: il F.I.R.R., l'indennita' suppletiva di clientela e la recente indennita' meritocratica (nel caso dei settori industriale e della cooperazione, tale indennita' - pur dovendo rispettare analoghi requisiti - viene qualificata come ulteriore componente dell'indennita' suppletiva di clientela).
L'art. 1751 cod. civ. riconosce all'agente il diritto al pagamento dell'indennita' di cessazione del rapporto laddove ricorrano due condizioni, cumulativamente tra loro:
i) l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
ii) il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

La contrattazione collettiva, al contrario, non subordina il pagamento dell'indennita' suppletiva di clientela ad alcuna condizione, limitandosi a prevedere che essa non e' dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente. L'indennita' meritocratica (o l'altra componente della indennita' suppletiva di clientela nel caso del settore industriale), invece, "risponde ai criteri indicati dall'art. 1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti" ed e' corrisposta all'agente "nel solo caso in cui l'importo complessivo di indennita' di risoluzione del rapporto ed indennita' suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti" (cfr., ad esempio, l'art. 12 dell'A.E.C. per gli agenti del settore commercio).

Il F.I.R.R. viene corrisposto dall'Enasarco in virtu' dell'annuale accantonamento da parte del preponente di importi calcolati, in misura variabile, sulle provvigioni dovute all'agente. L'art. 1751 cod. civ., invece, non fornisce la quantificazione esatta dell'indennita', limitandosi a prevedere che l'importo non possa superare una cifra equivalente ad un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Avv. Marco Resta



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