IL PATTO DI NON CONCORRENZA

NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO



Il patto di non concorrenza è l’accordo attraverso il quale datore di lavoro ed il lavoratore estendono l’obbligo di non concorrenza, previsto dall’art. 2105 cod. civ. unicamente per la naturale durata del rapporto di lavoro, anche ad un periodo successivo alla cessazione del medesimo rapporto.

Più in particolare, il patto in esame è un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui validità è subordinata ad un articolato ordine di limiti:

- necessità della forma scritta ad substantiam;
- previsione di un corrispettivo;
- delimitazione delle attività di concorrenza vietate;
- limiti di durata;
- limiti di luogo.

L’art. 2125 cod. civ. dispone, infatti, che «Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo».

La ratio della norma consiste, evidentemente, nel coordinare due diverse prerogative ed esigenze: quella del lavoratore, volta alla libera esplicazione della propria attività lavorativa (comprimibile solo eccezionalmente e previo congruo corrispettivo) e quella dell’imprenditore, diretta a preservarsi dal rischio della divulgazione e dello sfruttamento da parte della concorrenza dei sistemi, dei segreti e dei metodi produttivi, che caratterizzano la propria attività imprenditoriale.

Avv. Marco Resta



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