NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il patto di non concorrenza è laccordo
attraverso il quale datore di lavoro ed il lavoratore estendono lobbligo
di non concorrenza, previsto dallart. 2105 cod. civ. unicamente per la
naturale durata del rapporto di lavoro, anche ad un periodo successivo alla
cessazione del medesimo rapporto.
Più
in particolare, il patto in esame è un contratto a titolo oneroso ed
a prestazioni corrispettive, la cui validità è subordinata ad
un articolato ordine di limiti:
- necessità della forma scritta ad substantiam;
- previsione di un corrispettivo;
- delimitazione delle attività di concorrenza vietate;
- limiti di durata;
- limiti di luogo.
Lart. 2125 cod. civ. dispone, infatti, che «Il patto con il quale
si limita lo svolgimento dellattività del prestatore di lavoro,
per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non
risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore
del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati
limiti di oggetto, di tempo e di luogo».
La ratio della norma consiste, evidentemente, nel coordinare due diverse
prerogative ed esigenze: quella del lavoratore, volta alla libera esplicazione
della propria attività lavorativa (comprimibile solo eccezionalmente
e previo congruo corrispettivo) e quella dellimprenditore, diretta a preservarsi
dal rischio della divulgazione e dello sfruttamento da parte della concorrenza
dei sistemi, dei segreti e dei metodi produttivi, che caratterizzano la propria
attività imprenditoriale.
Avv.
Marco Resta
AVVERTENZA
Si declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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