SVUOTAMENTO DI MANSIONI: NOZIONE
Lart. 2103 cod. civ. afferma il principio di contrattualità
delle mansioni.
Tale disposizione, così come novellata dallart. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), stabilisce, infatti, che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. [ ]. Ogni patto contrario è nullo».
Dunque,
il potere del datore (c.d. ius variandi) di modificare in modo unilaterale
le mansioni del lavoratore risulta sotanzialmente sottoposto a due condizioni:
a) che le mansioni siano, non già identiche, bensì equivalenti
a quelle da ultimo svolte o, se invece superiori, successivamente acquisite;
b) che la retribuzione da ultimo corrisposta o acquisita non venga a subire
alcuna diminuzione.
Lart. 2103 cod. civ. disciplina, quindi, lesercizio del potere datoriale di gestire le risorse umane allinterno dellazienda preoccupandosi, a tale scopo, di fissare un requisito minimo di legittimità del mutamento delle mansioni del lavoratore, con linequivoca statuizione che i nuovi e diversi compiti devono essere - per lo meno - equivalenti a quelli per i quali questo è stato assunto ovvero, se questi hanno già subito una modificazione, a quelli da ultimo effettivamente svolti.
Ciò premesso, occorre rilevare che la nozione di equivalenza impiegata dal legislatore ha un carattere aperto, indicando di per sé un criterio relazionale generico tra mansioni di provenienza e mansioni di destinazione.
Vero è che sia la dottrina che la giurisprudenza individuano il criterio di valore sul quale modellare il giudizio di equivalenza nella dignità professionale del lavoratore, tuttavia, i contenuti ed i caratteri costitutivi della dignità professionale non hanno contorni precisi e vanno letti in concreto, in stretto rapporto con i dati ambientali del fenomeno regolato.
AVVERTENZA
Si declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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