LA
DISCIPLINA DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE
Il
recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale risulta legislativamente disciplinato
principalmente dalle norme del codice civile. In particolare:
- dallart. 2118 cod. civ. che sancisce la libera recedibilità per
entrambe le parti del rapporto di lavoro, con il solo obbligo di dare un preavviso
o di corrispondere, in sostituzione e purché laltra parte vi consenta,
unindennità pari alle retribuzioni che sarebbero maturate per tale
periodo;
- dallart. 2119 cod. civ. in cui è previsto che, qualora ricorra
una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto, è possibile per entrambe le parti recedere senza neppure
dare il preavviso (ovviamente, purché detta causa non sia imputabile
alla medesima parte che recede).
In altri termini, il licenziamento del lavoratore che rivesta qualifica dirigenziale
non è soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali,
introdotta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successivamente integrata -
con specifico riguardo al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo
- dallart. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio
1990, n. 108 (sul punto si veda il contributo, già pubblicato su questo
stesso sito, dal titolo La
disciplina dei licenziamenti individuali).
A partire dai primi anni '70 è, tuttavia, intervenuta la contrattazione
collettiva di categoria, la quale - nellintento di fornire forme di tutela
nei confronti di licenziamenti immotivati o addirittura «capricciosi»
- ha previsto lobbligo per il datore di lavoro di accompagnare il recesso
con una motivazione contestuale, nonché il diritto per il dirigente licenziato
di ricorrere ad un collegio di conciliazione ed arbitrato od al Giudice del
lavoro per vedersi eventualmente riconoscere una «indennità
supplementare» (oltre al preavviso lavorato o la relativa indennità
sostitutiva), graduabile tra un minimo ed un massimo in relazione alla maggiore
o minore «giustificatezza» del licenziamento.
Deve, peraltro, essere precisato che lapplicazione di un contratto collettivo
è automatica ed obbligatoria soltanto qualora il datore di lavoro sia
iscritto alla associazione sindacale stipulante (ad esempio, Confindustria,
Confcommercio, ecc.), oppure nel caso in cui nel contratto di lavoro venga operato
un espresso richiamo e rinvio alla fonte collettiva.
AVVERTENZA
Si declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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