LA DISCIPLINA DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE



Il recesso dal rapporto di lavoro dirigenziale risulta legislativamente disciplinato principalmente dalle norme del codice civile. In particolare:

- dall’art. 2118 cod. civ. che sancisce la libera recedibilità per entrambe le parti del rapporto di lavoro, con il solo obbligo di dare un preavviso o di corrispondere, in sostituzione e purché l’altra parte vi consenta, un’indennità pari alle retribuzioni che sarebbero maturate per tale periodo;

- dall’art. 2119 cod. civ. in cui è previsto che, qualora ricorra una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, è possibile per entrambe le parti recedere senza neppure dare il preavviso (ovviamente, purché detta causa non sia imputabile alla medesima parte che recede).

In altri termini, il licenziamento del lavoratore che rivesta qualifica dirigenziale non è soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, introdotta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successivamente integrata - con specifico riguardo al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo - dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (sul punto si veda il contributo, già pubblicato su questo stesso sito, dal titolo La disciplina dei licenziamenti individuali).

A partire dai primi anni '70 è, tuttavia, intervenuta la contrattazione collettiva di categoria, la quale - nell’intento di fornire forme di tutela nei confronti di licenziamenti immotivati o addirittura «capricciosi» - ha previsto l’obbligo per il datore di lavoro di accompagnare il recesso con una motivazione contestuale, nonché il diritto per il dirigente licenziato di ricorrere ad un collegio di conciliazione ed arbitrato od al Giudice del lavoro per vedersi eventualmente riconoscere una «indennità supplementare» (oltre al preavviso lavorato o la relativa indennità sostitutiva), graduabile tra un minimo ed un massimo in relazione alla maggiore o minore «giustificatezza» del licenziamento.


Deve, peraltro, essere precisato che l’applicazione di un contratto collettivo è automatica ed obbligatoria soltanto qualora il datore di lavoro sia iscritto alla associazione sindacale stipulante (ad esempio, Confindustria, Confcommercio, ecc.), oppure nel caso in cui nel contratto di lavoro venga operato un espresso richiamo e rinvio alla fonte collettiva.

Avv. Marco Resta



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