Delibera del consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO del 31 ottobre 2001


La Fondazione Enasarco, ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, condivisi i principi e gli obiettivi di cui all'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di emersione del lavoro e della contribuzione previdenziale irregolare, adotta la seguente disciplina in materia di sanzioni.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il preponente, con l'intenzione specifica di non versare i contributi, occulta rapporti di agenzia in essere ovvero le provvigioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreche il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

2. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del punto 1 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dall'Enasarco, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

4. La Fondazione si atterra' a quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2001, n. 388: "Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale".

5. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al punto 1 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

6. La Fondazione si atterra' a quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 116, comma 14, della legge 23 dicembre 2001, n. 388: "I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

7. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, le sanzioni civili di cui al punto 1 sono ridotte nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria, la sanzione civile e' pari al tasso legale in ragione d'anno;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la sanzione civile e' pari al tasso legale in ragione d'anno.

8. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la sanzione civile e' pari al tasso legale in ragione d'anno.

9. Nei casi previsti al punto 7, lett. a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi.

10. Per i crediti in essere e accertati al 31/10/2001 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' indicate nei punti da 1 a 9 della presente delibera. Per crediti "in essere e accertati" s'intendono quelli denunciati e/o riconosciuti unilateralmente o accertati dagli uffici, per i quali i contributi e/o le sanzioni sono ancora esistenti in quanto non saldati alla data del 31 ottobre 2001 (come, ad esempio, nei casi in cui siano ancora da pagare i contributi e/o le sanzioni di cui alle precedenti normative). Pertanto, la nuova normativa non puo' trovare applicazione per situazioni gia' definite entro il 31 ottobre 2001 con il pagamento di quanto dovuto per contributi e/o sanzioni alla stessa data del 31 ottobre 2001. Gli anzidetti criteri troveranno applicazione anche nei casi di dilazione per le rate pagate fino al 31 ottobre 2001; per le rate successive, al termine della dilazione saranno rimborsate le maggiori somme pagate a titolo di sanzioni civili rispetto a quelle calcolate ai sensi dei punti da 1 a 9 della presente delibera.

(omissis)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE (Rag. Michele Alberti)



AVVERTENZA

Il testo della disposizione normativa sopra riportata e' stato prelevato dal sito ufficiale della Fondazione Enasarco al seguente link: http://www.enasarco.it/eol2002/paginepubbliche/Normativa/fi_da_SanzioniDelibera107.asp

Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della delibera qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.

Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.


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