GIURISPRUDENZA
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2005
- Aprile - Maggio - Giugno
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IL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE NON ESCLUDE L'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - Cass. 5 aprile 2005, 7025. La mancata manifestazione del potere disciplinare non e' idonea ad escludere la subordinazione, quando il potere non sia esercitato per l'assenza, in concreto, di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare. |
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RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA DAL DATORE DI LAVORO - NECESSITA' DELLA DIMOSTRAZIONE DI UN ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE DAL LAVORATORE - Cass. 5 aprile 2005, 7020. Il solo fatto di aver corrisposto al dipendente una retribuzione eccedente quella prevista dal contratto collettivo non costituisce per l'azienda titolo per ottenerne la restituzione. Ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni previste dal contratto collettivo, non puo' limitarsi a provare che il detto contratto preveda, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata e' stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti ex artt. 1429 e 1431 cod. civ. |
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LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' PUO' RAVVISARSI ANCHE NELL'OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI - Cass. 4 aprile 2005, 6957. In base all'art. 2105 cod. civ., che prevede, per il dipendente, l'obbligo di fedelta' "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne usoÊ in modo da poter recare ad essa pregiudizio". Questa norma deve essere interpretata in collegamento con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che affermano i principi di correttezza e buona fede. Cio' comporta che il lavoratore debba astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la sua natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o causi situazioni di conflitto con le finalita' e gli interessi dell'imprenditore o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Puo' configurare violazione dei doveri di correttezza, buona fede e fedelta' il fatto di tacere all'azienda che i lavori sottoposti al proprio controllo, quale supervisore, siano svolti da societa' o imprese nei quali hanno una compartecipazione propri familiari. |
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2005
- Gennaio - Febbraio - Marzo
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MENTRE LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE AVVENIRE AD IMMEDIATO RIDOSSO DELL'INFRAZIONE, LA SANZIONE PUO' ESSERE APPLICATA ANCHE A DISTANZA DI TEMPO - SEMPRE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE - Cass. 22 marzo 2005, 6137. Mentre la contestazione disciplinare deve avvenire in ogni caso a immediato ridosso dell'infrazione-contestazione (ovvero della notizia che di essa abbia avuto il datore di lavoro), l'irrogazione della successiva eventuale sanzione puo' avvenire anche a distanza di tempo, sempre nel rispetto del principio della buona fede contrattuale. Questo specie quando il comportamento disciplinarmente contestato e' sottoposto a verifiche in sede penale, il che rende opportuno, anche per una maggiore garanzia a difesa dell'incolpato, attenderne l'esito per una piu' obiettiva valutazione. |
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IL LICENZIAMENTO VERBALE ATTUATO DA UN'AZIENDA CON MENO DI SEDICI DIPENDENTI COMPORTA IL DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN BASE ALL'ART. 1223 COD. CIV. - Cass. 15 marzo 2005, 5611. Il lavoratore che sia stato licenziato verbalmente da un'azienda avente meno di sedici dipendenti ha diritto non all'applicazione dell'art. 18 St. Lav., ma al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604, di comunicare il licenziamento in forma scritta. Il risarcimento, in applicazione dell'art. 1223 cod. civ., puo' essere determinato in misura pari alla retribuzione relativa al periodo successivo al licenziamento ove il lavoratore provi di essersi invano attivato nella ricerca di una nuova occupazione, iscrivendosi al collocamento. Per evitare o ridurre la condanna, l'azienda deve a sua volta provare che il lavoratore, nel periodo successivo al licenziamento, abbia percepito compensi per attivita' svolta per altre imprese. |
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LA SCELTA DEI DIPENDENTI DA LICENZIARE IN CASO DI RIDUZIONE DI PERSONALE COMPORTA UNA COMPARAZIONE FRA TUTTI I LAVORATORI CHE SVOLGONO MANSIONI FUNGIBILI - Cass. 11 marzo 2005, 5353. In base all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, il datore di lavoro, ai fini dell'applicazione del criterio costituito dalle esigenze tecniche, organizzative e produttive, deve operare la scelta nell'ambito di graduatorie che accorpino mansioni identiche o omogenee in ragione della loro fungibilita'. |
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IL LAVORATORE IN SERVIZIO NON PUO' DISPORRE DEL SUO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Cass. 7 marzo 2005, 4822. La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali e' radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti gia' acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti. |
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TRANSAZIONE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DI RECIPROCHE CONCESSIONI IN BASE ALL'ART. 1965 COD. CIV. - Cass. 4 marzo 2005, 4718. Perche' si configuri una transazione e' necessario non solo che fra le parti preesistesse una situazione di conflittualita', ma anche che questa sia stata definita mediante "reciproche concessioni". Ove manchi la prova delle reciproche concessioni deve escludersi, in base all'art. 1965 cod. civ., la configurabilita' di una transazione. |
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LE IMPRESE DI SERVIZI NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' - ANCHE SE SONO INQUADRATE, AI FINI PREVIDENZIALI - NEL SETTORE TERZIARIO - Cass. 2 marzo 2005, 4375. Le imprese di servizi, pur essendo integrate, ai fini pensionistici, nel settore terziario, non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e conseguentemente della indennita' di mobilita' in quanto non svolgono attivita' commerciale. L'art. 49 della legge n. 88 del 1989, innovando rispetto a quanto stabilito dall0art. 2195 cod. civ., ha previsto l'inquadramento delle imprese, a tutti i fini previdenziali e assistenziali, in cinque distinti settori (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito e assicurazioni), in particolare ha previsto l'inquadramento nel settore terziario delle imprese che svolgono le seguenti attivita': a) commerciale, b) di produzione e prestazione di servizi, c) professionali e artistiche, d) ausiliarie delle predette. Le imprese di produzione e prestazione di servizi sono inquadrate ai fini previdenziali nel settore terziario unitamente alle imprese esercenti le altre attivita' sopra specificate, ma non sono imprese commerciali. Di conseguenza alle imprese di servizi non e' applicabile il disposto dell'art. 7 comma 7 del d.l. n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, e confermato da successive disposizioni legislative, secondo cui le disposizioni in materia di integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti "attivita' commerciali" che occupino piu' di 50 addetti. Detta norma, di stretta interpretazione in quanto norma eccezionale, si riferisce chiaramente alle sole imprese esercenti attivita' di intermediazione nella circolazione dei beni e non e' applicabile in via estensiva o analogica alle imprese di produzione e prestazione di servizi, ancorche' queste ultime (in passato inquadrabili nel settore industria a norma dell'art. 2195 cod. civ.) siano ora inquadrate nel settore terziario unitamente alle imprese commerciali. Il comune inquadramento nello stesso settore, ai fini previdenziali, di imprese esercenti attivita' diverse sul piano economico non comporta infatti l'automatica estensione del regime giuridico proprio di ciascun tipo di impresa alle altre. E' noto che il regime dell'intervento straordinario di integrazione salariale, e quello connesso del trattamento di mobilita', non sono di generale applicazione e sono riconosciuti soltanto a settori di imprese specificamente individuati dalla legge, indipendentemente dal loro inquadramento a fini previdenziali. Una siffatta regolamentazione della materia, peraltro, non fa sorgere dubbi di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, posto che rientra nel potere discrezionale del legislatore regolare in modo differente situazioni di fatto diverse, in considerazione delle specifiche esigenze di ciascuna realta' economico sociale, e considerato che le imprese commerciali e quelle di produzione e prestazione di servizi presentano innegabilmente delle peculiarita' settoriali che ne impediscono l'equiparazione. |
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E' VALIDO L'IMPEGNO, ASSUNTO PERSONALMENTE DALL'AZIONISTA, DI CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' UN COMPENSO COMMISURATO AGLI UTILI NON DICHIARATI AL FISCO - Cass. 2 marzo 2005, 4374. E' da escludersi che l'impegno assunto personalmente dall'azionista di corrispondere ad un dipendente una percentuale degli "utili netti reali meno quelli dichiarati" possa essere ritenuto nullo per contrarieta' a norme imperative, atteso che la dizione utilizzata dalle parti afferisce solo ad un elemento essenziale della volonta' negoziale. Le irregolarita' fiscali non possono vanificare la validita' ed efficacia dell'impegno. |
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NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE - Cass. 2 marzo 2005, 4370. Il demansionamento non puo' essere giustificato con la liberta' di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. La determinazione del risarcimento va attuata con riferimento alla gravita' della dequalificazione in relazione all'anzianita' di servizio, al ruolo ricoperto dal lavoratore ed al carattere ritorsivo del demansionamento. |
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AI FINI DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, IL GIUDICE DEVE TENER CONTO DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DI CISCUNO DEI CONTRAENTI - NON SI APPLICA l'ART. 2119 COD. CIV. - Cass. 2 marzo 2005, 4368. L'art. 2119 cod. civ., che consente il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato, non e' applicabile in materia di risoluzione di un rapporto di lavoro autonomo. Va, infatti, precisato che, in tema dicontratto a prestazioni corrispettive che non sia fonte di un rapporto di lavoro subordinato, qualora dagli atti del processo emerga una reciprocita' di inadempienze tra le parti e' necessario, al fine di una corretta pronuncia di risoluzione per inadempimento, il ricorso ad un giudizio di comparazione che tenga conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, in modo da stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entita' degli inadempimenti, possa obiettivamente considerarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti per l'alterazione funzionale del sinallagma. |
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L'APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA SI CONFIGURA IN CASO DI MANCANZA DI RISCHIO IMPRENDITORIALE PER L'APPALTATORE - Cass. 2 marzo 2005, 4360. Sia l'appalto di servizi - che sottolinea l'importanza del risultato finale - che la somministrazione, la quale comporta per il somministrante l'obbligo di eseguire determinate prestazioni periodiche e continuative, che qualsiasi altra figura contrattuale, ricadono tutte nel piu' generale divieto della legge 1369 del 1960, quando manchi una organizzazione aziendale dell'appaltatore e cioe' quando quest'ultimo, in pratica, si limiti a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza adeguata struttura organizzativa e senza alcun rischio. |
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SE UN RAPPORTO DI LAVORO E' DISCIPLINATO NEL PERIODO INIZIALE DALLA LEGGE DEGLI USA E SUCCESSIVAMENTE DA QUELLA ITALIANA, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEVE ESSERE COMMISURATO ALL'INTERA DURATA - Cass. 2 marzo 2005, 4341. Il diritto al TFR maturato nel primo periodo, quando il rapporto di lavoro e' stato disciplinato dalla legislazione americana, e' fondato non solo sul fatto che esso costituisce principio di ordine pubblico, ma anche sul rilievo che vi e' stato un unico rapporto di lavoro, disciplinato, quanto al secondo periodo, dalla legge italiana, per cui il TFR maturato alla fine non puo' che comprendere anche quello relativo al primo periodo, ossia deve essere necessariamente calcolato su tutta la anzianita' lavorativa, al pari di quanto e' avvenuto per la determinazione degli scatti di anzianita'. |
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IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE NON PUO' ATTRIBUIRSI UN AUMENTO DI STIPENDIO SENZA CONSULTARE IL SUO SUPERIORE - Cass. 2 marzo 2005, 4332. Il lavoratore non puo', a pena di compromettere radicalmente il rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro, utilizzare le posizioni di responsabilita' di cui sia eventualmente investito nell'ambito aziendale per autotutelare un proprio preteso diritto di natura patrimoniale, senza rendere edotta la controparte di tale iniziativa, quando tale omissione non derivi da mera trascuratezza, ma dipenda dal timore di esporsi ad un diniego della controparte e dalla volonta' di non avviare le trattative appropriate e la necessaria verifica giudiziaria. |
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IL LAVORATORE NON PUO' CHIEDERE, IN BASE AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, L'ATTRIBUZIONE DI UN BENEFICIO CONCESSO AD ALCUNI COLLEGHI - Cass. 21 febbraio 2005, 3474. Il lavoratore non puo' chiedere all'azienda, invocando il principio della parita' di trattamento, l'attribuzione di un incentivo all'esodo corrisposto ad altri suoi colleghi. Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parita' di trattamento, ne' e' possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede. Il divieto di discriminazione si applica solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (discriminazione per sesso, religione, etc.). Al di fuori di tali ipotesi, la domanda di attribuzione di un emolumento corrisposto dal datore di lavoro ad altri dipendenti puo' essere fondata solo sull'esistenza di un uso aziendale o prassi generalizzata, di cui l'interessato deve dare la prova. |
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UNA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CHE ESCLUDA L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - Cass. 18 febbraio 2005, 3344. La conciliazione giudiziale di una controversia attinente a un rapporto di lavoro ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti e, in riferimento all'oggetto, soltanto per quella parte di negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti gia' acquisiti dal lavoratore, con la conseguenza che soltanto per tale parte e soltanto per tali soggetti viene ad essere preclusa l'indagine sull'effettiva natura del rapporto di lavoro. La conciliazione giudiziale, invece, non puo' estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi ed, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, anche se le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti. A tali uffici, pertanto non e' impedita da una intervenuta transazione tra le parti, che abbiano riconosciuto la natura autonoma del rapporto di lavoro tra loro intercorso, la facolta' di farne accertare dal giudice di merito la effettiva natura subordinata ai fini della applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento o di richiedere il pagamento di contributi e relative sanzioni. |
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LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE IDONEE A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEL DIPENDENTE E' ESCLUSA SOLO IN CASO DI DOLO O RISCHIO ELETTIVO DEL LAVORATORE - Cass. 4 febbraio 2005, 2263. La responsabilita' del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrita' fisica del lavoratore e' esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attivitˆ che non sia connessa con lo svolgimento dell'attivitˆ lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. Il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del sinistro non esclude il nesso di causalita' tra la condotta illecita positiva o omissiva del datore di lavoro e l'evento danno all'integrita' fisica del lavoratore e non elimina, percio', la responsabilita' del datore medesimo, ma ne riduce soltanto la quantificazione in misura proporzionale. |
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ANCHE UN SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU PUO' CONVOCARE LE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI NELL'UNITA' PRODUTTIVA - Cass. 1 febbraio 2005, 1892. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 consentono la convocazione delle assemblee anche ad uno dei componenti della Rsu. |
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L'INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA AL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PUO' VERIFICARSI ANCHE NEL CASO DI MANCATA ATTIVITA' FORMATIVA PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - Cass. 21 gennaio 2005, 1247. Nei contratti di formazione e lavoro, la formazione costituisce, per esplicito riconoscimento del legislatore, una vera e propria obbligazione del datore di lavoro, la cui inosservanza o inesatta osservanza determina - come unica sanzione - la trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli di formazione, senza possibilita' di opzioni alternative rimesse alla volonta' del lavoratore. |
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IL TRASFERIMENTO DI AZIENDA SI VERIFICA ANCHE IN MANCANZA DI UN ATTO NEGOZIALE FRA LE DUE IMPRESE - Cass. 13 gennaio 2005, 493. Il trasferimento d'azienda postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identita' obiettiva, sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi cosi' prescindere da un rapporto contrattuale diretto fra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. |
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IL PATTO DI "FUORI BUSTA" NON PUO' ESSERE DICHIARATO NULLO PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - Cass. 13 gennaio 2005, 483. Le norme tributarie, in quanto poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale - e non ponendo in linea di massima divieti - pur essendo inderogabili non possono qualificarsi imperative, presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento giuridico. |
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IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO NON PUO' ESSERE MOTIVATO CON RIFERIMENTO A CIRCOSTANZE, EMERSE DAL PROCESSO, DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIAMENTE CONTESTATE AL LAVORATORE - Cass. 12 gennaio 2005, 428. La valutazione della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento non puo' avvenire su fatti diversi da quelli contestati ed emersi nel corso del giudizio; il rilievo che vi sia un aspetto comune tra i fatti contestati e quelli valutati del giudice non esclude che essi fossero diversi; il giudizio della legittimita' del licenziamento deve avere per oggetto i fatti posti a giustificazione del recesso; se all'esito delle indagini istruttorie non risultano provati tali fatti ma altri diversi, la giusta causa dedotta per il recesso va ritenuta insussistente. Il giudice di merito valutando fatti non contestati, oltre a ledere il diritto di difesa del lavoratore, si e' sostituita al datore di lavoro nella valutazione dell'inadempimento. |
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IL PATTO DI PROVA DEVE FARE RIFERIMENTO A SPECIFICHE MANSIONI - Cass. 12 gennaio 2005, 427. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facolta' del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova, presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. A tal fine il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva e' sufficiente ad integrare il requisito della specificita' dell'indicazione delle mansioni del lavoratore, solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli professionali, il richiamato contenuto nel patto di prova e' fatto alla nozione piu' dettagliata. |
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SE LA RACCOMANDATA NON E' SPEDITA PER POSTA, MA A MEZZO CORRIERE, NON OPERA LA PRESUNZIONE DELL'ARRIVO A DESTINAZIONE - Cass. 12 gennaio 2005, 418. Nel caso di raccomandata inviata a mezzo del servizio postale deve applicarsi il principio, secondo cui non e' necessario che la ricevuta sia sottoscritta dallo stesso destinatario, dovendosi "presumere l'arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna". |
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LA DIPENDENZA DELL'INFARTO DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' ESSERE ACCERTATA ANCHE IN BASE AD UNA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' ESPRESSA DAL CONSULENTE TECNICO - Cass. 10 gennaio 2005, 279. La eziopatogenesi professionale puo' essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita', per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entita' ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio; e' invece esclusa la rilevanza della mera possibilita'. |
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