GIURISPRUDENZA PER ARGOMENTI




       
       

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Contratto di formazione e lavoro

 

L'INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA AL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PUO' VERIFICARSI ANCHE NEL CASO DI MANCATA ATTIVITA' FORMATIVA PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - Cass. 21 gennaio 2005, 1247.

Nei contratti di formazione e lavoro, la formazione costituisce, per esplicito riconoscimento del legislatore, una vera e propria obbligazione del datore di lavoro, la cui inosservanza o inesatta osservanza determina - come unica sanzione - la trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato e senza vincoli di formazione, senza possibilita' di opzioni alternative rimesse alla volonta' del lavoratore.

 

IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NON E' LEGITTIMO SE LA PERSONA ASSUNTA E' GIA' IN POSSESSO DELLA PROFESSIONALITA' CHE DOVREBBE CONSEGUIRE - PER MANCANZA DELLA CAUSA FORMATIVA - Cass. 4 ottobre 2004, 19486.

Ogni capacita' professionale e' in astratto migliorabile, mentre il CFL si propone solo di fornire quella capacita' minima sufficiente per la stipulazione di un contratto di lavoro ordinario in relazione ad una qualifica o livello. La circostanza che il giovane lavoratore prima della stipulazione possieda gia' la professionalita' oggetto della prevista formazione, rende il contratto privo della causa formativa.

 

L'INSEGNAMENTO TEORICO E' UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO Ð LA SUA MANCANZA DETERMINA LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - Cass. 17 agosto 2004, n. 16026.

Ogni attivita' lavorativa contribuisce, di per se' ed oggettivamente, alla formazione delle capacita' e della professionalita' del lavoratore (al pari del contributo che, piu' in generale, ogni specifica esperienza conferisce alla singola umana corrispondente capacita'). Tuttavia, La "formazione", cui la legge si riferisce, non e' il mero contributo dato dall'attivita' lavorativa, bensi' e' un'attivita' che a questo oggetto (la formazione) sia specificamente ed esclusivamente diretta; ed invero, la "formazione" (come tale, ed indipendentemente dal "lavoro") e' non solo parte integrante della definizione normativa del contratto e dell'espressa lettera legislativa che lo disciplina, bensi' ragione stessa di questa disciplina, e contenuto del progetto. D'altro canto la necessita' della presenza di una formazione, in quanto tale e separata dal lavoro, discende dal fatto che "il periodo di formazione" e' computato nell'anzianitˆ di servizio (art. 3 dodicesimo comma del Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863), e da' luogo al diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 3 tredicesimo comma); la presenza di questa specifica attivita' di formazione e' parte integrante del contratto come normativamente disciplinato: ed in tal modo, nella concreta esecuzione del contratto, l'assenza di questa attivita' diventa, in violazione della legge, vizio del rapporto contrattuale. E' pertanto da affermare che "nel rapporto lavorativo svoltosi in attuazione di un un contratto di formazione e lavoro, ove l'attivita' di formazione non lavorativa sia assente, e' da escludere che sia ravvisabile un rapporto di formazione e lavoro".

 

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - PERIODO DI PROVA - CONTESTUALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRATICA E DELLA FORMAZIONE - Cass. 8 gennaio 2003, n. 82.

Lo scopo del contratto di formazione e lavoro e' quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro riconoscendo al datore di lavoro discrezionalita' nella alternanza fra la fase pratica e quella teorica ed assolvendolo quindi ad un obbligo di stretta osservanza di quanto previsto dal programma. Cio', tuttavia non consente di espungere del tutto dalla fase di esecuzione del contratto una delle due fasi, atteso il rapporto di coessenzialita' fra le stesse esistente, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto e' rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al raggiungimento dello scopo di inserimento nel mondo del lavoro.

 

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