GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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Risarcimento del danno |
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LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA ADOZIONE DI MISURE IDONEE A TUTELARE L'INTEGRITA' FISICA DEL DIPENDENTE E' ESCLUSA SOLO IN CASO DI DOLO O RISCHIO ELETTIVO DEL LAVORATORE - Cass. 4 febbraio 2005, 2263. La responsabilita' del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrita' fisica del lavoratore e' esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da un'attivitˆ che non sia connessa con lo svolgimento dell'attivitˆ lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. Il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del sinistro non esclude il nesso di causalita' tra la condotta illecita positiva o omissiva del datore di lavoro e l'evento danno all'integrita' fisica del lavoratore e non elimina, percio', la responsabilita' del datore medesimo, ma ne riduce soltanto la quantificazione in misura proporzionale. |
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LA DIPENDENZA DELL'INFARTO DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PUO' ESSERE ACCERTATA ANCHE IN BASE AD UNA VALUTAZIONE DI PROBABILITA' ESPRESSA DAL CONSULENTE TECNICO - Cass. 10 gennaio 2005, 279. La eziopatogenesi professionale puo' essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita', per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entita' ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio; e' invece esclusa la rilevanza della mera possibilita'. |
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IN CASO DI TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO IL LAVORATORE PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - Cass. 8 novembre 2004, 21253. La conseguenza dell'illegittimo mutamento di mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della norma contenuta nell'art. 2103 codice civile, e' costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione del lavoratore nella posizione di lavoro. Tale principio deve trovare applicazione anche in ipotesi di trasferimento illegittimo; in questo caso, come in ipotesi di dequalificazione professionale, deve ritenersi che il risarcimento del danno subito dal lavoratore possa essere liquidato dal giudice del merito in via equitativa. Se si riconosce che la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullita' del provvedimento datoriale si deve parimenti ammettere la possibilita' che al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto "ius variandi" del datore di lavoro. |
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVIDENZIALE PUO' ESSERE CHIESTO QUANDO IL DIRITTO DELL'INPS AI CONTRIBUTI SI E' PRESCRITTO OPPURE QUANDO SI RAGGIUNGE L'ETA' PENSIONABILE - Cass. 25 ottobre 2004, 20686. In materia di risarcimento del pregiudizio recato al lavoratore dal mancato versamento dei contributi previdenziali si devono distinguere due tipi di danno: uno e' dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, e si verifica nel momento in cui il lavoratore raggiunge l'eta' pensionabile; l'altro e' dato dalla necessita' di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico, corrispondente dalla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Tale norma al primo comma stabilisce che il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 puo' chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi; al terzo comma prevede, poi, che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma dello stesso articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno. In questo caso, il danno subito dal lavoratore, dato dalla necessita' di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione si e' verificato nel momento in cui il datore di lavoro, che avrebbe potuto versare i contributi in ogni momento successivo alla loro scadenza sino al termine di prescrizione, non puo' piu' versarli in quanto prescritti: e' solo in questo momento che sorge per il lavoratore l'esigenza di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. |
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L'ESISTENZA DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE ANCHE IN VIA PRESUNTIVA - Cass. 13 ottobre 2004, 20240. In caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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IL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DAL DIRIGENTE PER UN INADEMPIMENTO DELL'AZIENDA E' AUTONOMAMENTE RISARCIBILE - ANCHE IN MANCANZA DI CONSEGUENZE PATRIMONIALI - Cass. 4 agosto 2004, n. 14971. I danni all'immagine subiti dal dirigente sono autonomamente risarcibili, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali, sia nei rapporti di diritto privato che in quelli di pubblico impiego. |
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IL PREGIUDIZIO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COMPRENSIVO DELLA LESIONE DELL'IMMAGINE E DELLA PERDITA DI CHANCES, COSTITUISCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Cass. 26 maggio 2004, n. 10157. La dequalificazione non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod. civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione - garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione - della sua personalita' anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, puo' trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. Il danno da dequalificazione (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia la perdita di chances che il danno all'immagine) rientra, come il danno biologico, nel danno non patrimoniale. |
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AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE LA PERDITA DI BAGAGLIO PROFESSIONALEE LE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA VITA DI RELAZIONE - Cass. 29 aprile 2004, n. 8271. Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento il giudice deve considerare l'allegazione, da parte del lavoratore, della perdita di "bagaglio professionale" e di specializzazione tecnica, nonche' del pregiudizio morale e psicologico derivante dalla relegazione in mansioni inferiori, incidente anche sulla vita di relazione. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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LA LESIONE DELLA PROFESSIONALITA' MEDIANTE PRIVAZIONE DEL LAVORO PRODUCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Cass. 27 aprile 2004, n. 7980. Sul piano generale, deve rilevarsi che danno patrimoniale e danno non patrimoniale furono disciplinati dal legislatore del 1942 rispettivamente agli artt. 2043 e 2059 c.c., norma, quest'ultima, che limito' il risarcimento ai soli "casi determinati dalla legge". Il quadro normativo e', pero', successivamente e profondamente mutato: l'art. 2 della Costituzione, di ispirazione democratica e liberale, riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', mentre diverse norme ordinarie (ad esempio l'art. 2 legge n. 89 del 2001 sul mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) assicurano il risarcimento del danno non patrimoniale oltre la previsione degli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c., cui il citato art. 2059 si riferisce. Sono queste - unitamente agli interventi della Corte Costituzionale, ad esempio in materia di danno biologico - le ragioni per le quali il danno non patrimoniale, che detta disposizione contempla, comprende, oltre al danno morale soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica, senza che sia necessario che tale lesione configuri reato. |
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L'IMPORTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DOVUTO AL LAVORATORE PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NON PUO' ESSERE DETERMINATO, IN BASE A UNA MERA PRESUNZIONE, IN MISURA INFERIORE ALLA RETRIBUZIONE NON CORRISPOSTA - Cass. 20 marzo 2004, n. 5655. Nella determinazione del risarcimento del danno da perdita della retribuzione per licenziamento illegittimo si deve tener conto dei guadagni eventualmente realizzati dal lavoratore lavorando per altri (aliunde perceptum) ovvero di quelli che egli avrebbe potuto ottenere usando la normale diligenza (aliunde percipiendum). La decisione in proposito deve essere pero' adeguatamente motivata in base alle risultanze probatorie. Non puo' ritenersi provato l'aliunde percipiendum sulla base della qualificazione professionale del dipendente, nonche' sulla base di presunzioni semplici costituite dal tempo trascorso e dalla situazione del mercato del lavoro, non adeguatamente motivando sulla quantificazione del danno e sulle somme che il dipendente avrebbe potuto guadagnare usando l'ordinaria diligenza a norma dell'art. 1227 cod. civ. |
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LA DEQUALIFICAZIONE CONSISTE NELL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE CON SOTTOUTILIZZAZIONE DELLE CAPACITA' ACQUISITE ED IMPOVERIMENTO DELLA PROFESSIONALITA' - Cass. 20 marzo 2004, n. 5651. Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacita' dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalita'. |
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RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE - PUO' ESSERE LIQUIDATO EQUITATIVAMENTE IN BASE A PROVA PRESUNTIVA - Cass. 7 febbraio 2004, n. 2534. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' FARSI RIFERIMENTO ALLA PERDITA DI OPPORTUNITA' DI CARRIERA, ALLA LESIONE DELL'IMMAGINE, ALLA SOFFERENZA FISIO-PSICHICA DEL LAVORATORE, ALL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO - IN VIA EQUITATIVA - Cass. 8 novembre 2003, n. 16805. I criteri utilizzabili per un'adeguata valutazione, in via equitativa, del quantum del risarcimento da riconoscersi al lavoratore illegittimamente demansionato sono molteplici. Tra questi puo' considerarsi la perdita di opportunita' di carriera, anche presso altre realta' produttive, specie nei casi di qualifiche a livello medio-alto; altro parametro potrebbe essere individuato nella posizione gerarchica perduta cui possono essere connessi il danno all'immagine e la sofferenza psico-fisica del lavoratore; l'entita' del danno dipende anche dalla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla determinazione sia dell'an che del quantum del risarcimento puo' contribuire anche l'eta' del lavoratore; non privo di rilievo puo' essere anche l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., rispettando il principio di proporzionalita' fra comportamento illecito e sanzione. |
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IL LAVORATORE CHE CHIEDE ALL'AZIENDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE HA L'ONERE DI PROVARE LA NOCIVITA' DELL'AMBIENTE DI LAVORO E IL NESSO CAUSALE FRA QUESTO E IL PREGIUDIZIO SUBITO - Cass. 25 agosto 2003, n. 12467. L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in quanto la responsabilita' del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, con la conseguenza che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso di derivazione causale del danno dalla violazione delle norme di sicurezza delle condizioni di lavoro; solo se il lavoratore abbia fornita la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non e' ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. |
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INATTIVITA' FORZATA DEL DIPENDENTE - LESIONE DELLA PERSONALITA' DEL DIPENDENTE E DANNO ALLA SUA VITA DI RELAZIONE - Cass. 22 febbraio 2003, n. 2763. Dall'art. 2103 cod. civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che puo' assumere aspetti diversi in quanto puo' consistere non solo nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacita' professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacita' o nel pregiudizio subito per perdita di chances ossia di ulteriori possibilita' di guadagno, ma anche in una lesione del diritto del lavoratore alla integrita' fisica o, piu' in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione. Piu' in particolare, la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalita' del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa. |
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VIOLAZIONE ART. 2103 COD. CIV. - DANNO DA DEMANSIONAMENTO - NATURA PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA - Cass. 12 novembre 2002, n. 15868. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento della assunzione puo' comportare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 2 della Costituzione. Il pregiudizio correlato a siffatta lesione, promanantesi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e avente indubbia natura patrimoniale, e' suscettibile, di per se', di risarcimento. L'ammontare di tale risarcimento puo' essere determinato dal giudice del merito mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche in mancanza della allegazione di specifici elementi di prova da parte del danneggiato. La liquidazione deve essere effettuata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, alla entita' e alla durata del demansionamento, nonche' alle altre circostanze del caso concreto. |
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