GIURISPRUDENZA
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Dimissioni |
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LA RIDUZIONE DEI POTERI DECISIONALI DI UN DIRIGENTE PUO' COSTITUIRE GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI - Cass. 5 maggio 2004, n. 8589. Nell'accertamento della dequalificazione, deve farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale; per il dirigente occorre considerare anche la rilevanza del ruolo, tenendo conto che determinate mansioni per la loro elevatezza non sono suscettibili di essere svolte da piu' lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo. |
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LE DIMISSIONI PRESENTATE DA UNA PERSONA AFFETTA DA MALATTIA BIPOLARE, CARATTERIZZATA DALLA ALTERNANZA DI FASI DEPRESSIVE E FASI DI ECCITAMENTO, NEL QUADRO DI UN DISTURBO PSICO-AFFETTIVO, POSSONO ESSERE ANNULLATE PER INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE - Cass. 12 marzo 2004, n. 5159. Ai fini della sussistenza dell'incapacita' di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facolta' intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volonta' cosciente. Quando esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, o protraentesi per un rilevante periodo, e' onere del soggetto che sostiene la validita' dell'atto dare prova che esso fu posto in essere, in quel periodo, durante un momento di remissione della patologia. In presenza di "malattia bipolare", caratterizzata dalla alternanza di fasi depressive e di fasi di eccitamento nel quadro di un disturbo psico-affettivo, puo' non essere di per se' decisiva la circostanza che l'atto sa stato posto in essere nell'una o nell'altra fase, considerato che in entrambe le ipotesi potrebbe essere esistita l'incapacita' di intendere oppure di volere. |
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L'ANULLAMENTO DELLE DIMISSIONI PER INCAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE E' POSSIBILE ANCHE IN CASO DI TEMPORANEO TURBAMENTO DOVUTO A SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA - Cass. 15 gennaio 2004, n. 515. Perche' sia ravvisabile una situazione di incapacita' di intendere e di volere, quale prevista dall'art. 428 cod. civ., non e' necessaria la totale esclusione della capacita' psichica e volitiva del soggetto, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell'atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzarne l'importanza e di determinarsi liberamente; la prova dell'incapacita' naturale puo' essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni e non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato viene posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto. Peraltro nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate dal lavoratore per incapacita' naturale, il principio secondo il quale l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell'attivita' lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacche' le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro. |
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I LAVORATORI DIMISSIONARI NON POSSONO ESSERE INCLUSI NEL CALCOLO DEL REQUISITO NUMERICO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE n. 223 DEL 1991 ANCHE SE L'AZIENDA HA INCENTIVATO LE DIMISSIONI PER RIDURRE IL PERSONALE - Cass. 20 ottobre 2003, n. 15674. Perche' si configuri una riduzione di personale, con obbligo, per l'azienda, di rispettare la procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, occorre che essa effettui oltre cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni. Nel caso in cui l'eliminazione degli esuberi avvenga mediante dimissioni incentivate, accompagnate da licenziamenti in numero inferiore a cinque nell'arco temporale previsto, i lavoratori dimissionari non devono essere computati insieme ai licenziati al fine di stabilire se sussiste il requisito numerico per l'applicazione della legge n. 223 del 1991. Il termine "licenziamento" va inteso nel senso tecnico che gli attribuisce il vigente assetto ordinamentale quale specifico evento che si concreta in un atto unilaterale di espulsione del lavoratore intimato dal datore di lavoro; esso non puo', dunque, essere parificato a qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzione concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione della eccedenza della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti. |
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