GIURISPRUDENZA PER ARGOMENTI




       
       

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Dirigenti ed amministratori

 

E' VALIDO L'IMPEGNO, ASSUNTO PERSONALMENTE DALL'AZIONISTA, DI CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' UN COMPENSO COMMISURATO AGLI UTILI NON DICHIARATI AL FISCO - Cass. 2 marzo 2005, 4374.

E' da escludersi che l'impegno assunto personalmente dall'azionista di corrispondere ad un dipendente una percentuale degli "utili netti reali meno quelli dichiarati" possa essere ritenuto nullo per contrarieta' a norme imperative, atteso che la dizione utilizzata dalle parti afferisce solo ad un elemento essenziale della volonta' negoziale. Le irregolarita' fiscali non possono vanificare la validita' ed efficacia dell'impegno.

 

LA QUALITA' DI SOCIO DI MAGGIORANZA DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI DIPENDENTE DELLA STESSA SOCIETA' - Cass. 17 novembre 2004, 21759.

In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una societa' di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilita' di principio tra la qualita' di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato della societa', deve ritenersi che non vi siano ostacoli alla configurabilita' di un siffatto rapporto fra la societa' e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneita' dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per se' irrilevante, al fine di escludere la subordinazione lavorativa, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilita' di un rapporto di lavoro con la societa' quando il socio (a prescindere dalla percentuale del capitale posseduto come pure dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della societa' l'effettiva ed esclusiva titolarita' dei poteri di gestione.

 

NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI REVOCA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA' L'OPPOSIZIONE DA LUI MANIFESTATA AD UNA FUSIONE VOLUTA DALLA SOCIETA' CAPOGRUPPO - Cass. 11 novembre 2004, 21492.

Non puo' configurarsi una giusta causa di revoca la contrarieta' manifestata dall'amministratore di una società all'ipotesi di fusione voluta dalla societa' capogruppo (poi approvata dal consiglio di amministrazione), in quanto tale contrarieta' e' da ricondurre alla dialettica fisiologica all'interno di un organo collegiale.


IL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DAL DIRIGENTE PER UN INADEMPIMENTO DELL'AZIENDA E' AUTONOMAMENTE RISARCIBILE - ANCHE IN MANCANZA DI CONSEGUENZE PATRIMONIALI - Cass. 4 agosto 2004, n. 14971.

I danni all'immagine subiti dal dirigente sono autonomamente risarcibili, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali, sia nei rapporti di diritto privato che in quelli di pubblico impiego.

 

IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE NON PUO' ESSERE GIUSTIFICATO CON ADDEBITI GENERICI E PRETESTUOSI - Cass. 1 luglio 2004, n. 12090.

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, stante la peculiarita' del rapporto contraddistinto dall'aspetto fiduciario. Conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una giusta causa od un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente; per cui, ai fini della giustificatezza del licenziamento puo' rilevare qualsiasi motivo, purche' apprezzabile sul piano del diritto, nonche' nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, dei quali e' specificazione anche il divieto di atti discriminatori ex art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108.


IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE RITENUTO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' SE ASSOGGETTATO AL POTERE DIRETTIVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEL SUO COMPLESSO - Cass. 28 giugno 2004, n. 11978.

Per la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una societa' di capitali e la societa' stessa (nella specie, un istituto di credito) e' necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioe' l'assoggettamento, nonostante la suddetta qualita di membro del consiglio di amministrazione, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della societa' nel suo complesso. L'accertamento della compatibilita dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione immune da vizi logici.


LA RIDUZIONE DEI POTERI DECISIONALI DI UN DIRIGENTE PUO' COSTITUIRE GIUSTA CAUSA DI DIMISSIONI - Cass. 5 maggio 2004, n. 8589.

Nell'accertamento della dequalificazione, deve farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale; per il dirigente occorre considerare anche la rilevanza del ruolo, tenendo conto che determinate mansioni per la loro elevatezza non sono suscettibili di essere svolte da piu' lavoratori senza scadimento del proprio livello qualitativo.

 

LE INDENNITA' CORRISPOSTE PER TRATTAMENTO ESTERO VANNO INCLUSE NELLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO - Cass. 19 febbraio 2004, n. 3278.

La natura retributiva dell'indennita' estero va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosita' e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualita' e condizioni personali che concorrono a formare la professionalita' eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali; il discrimen tra compenso del disagio e compenso della professionalita' e' rilevante ai soli fini della definitivita' o non dell'attribuzione patrimoniale allorche' cessi la dislocazione all'estero, non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi. Il fatto che l'indennita' in questione possa in alcune delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese sopportate all'estero e nel contempo compensare per altre componenti le maggiori gravosita' e i maggiori disagi della professionalita' non fa venir meno il carattere retributivo complessivo di tale emolumento, diretto a compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione lavorativa svolta all'estero.


LA RIVENDICAZIONE, DA PARTE DEL DIRIGENTE, DI DIRITTI NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO NON E' IDONEA A FAR VENIR MENO LA BASE FIDUCIARIA DEL RAPPORTO - Cass. 27 agosto 2003, n. 12562.

La condotta del dirigente che, ritenendo pregiudicati i suoi diritti, anche in base ad una sua valutazione soggettiva purche' non manifestamente arbitraria e pretestuosa, ne chieda al datore di lavoro il ripristino, con urgenza proporzionale alla natura del diritto leso, prospettando in alternativa il ricorso al giudice a tutela specifica del diritto stesso, non e' idonea a far venir meno il particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

 

LA DIFFERENZA TRA DIRIGENTE E IMPIEGATO DIRETTIVO CONSISTE NELL'AMPIEZZA E NELLA DISCREZIONALITA' DEI POTERI NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE - Cass. 16 giugno 2003, n. 9640.

La qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico piu' elevato e quale alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o a quella di un settore autonomo dell'azienda, esplicando la sua attivita' con ampi poteri discrezionali, pur nel quadro delle direttive dell'imprenditore. I tratti caratteristici che qualificano, invece, l'impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, consistono nella preposizione, formale o di fatto, del prestatore d'opera a un ramo o servizio dell'impresa e nell'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, di determinazione e di autonomia esecutiva, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa.

 

DIRIGENTE DI AZIENDE INDUSTRIALI - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO SOSTENUTE IN PROCESSI PENALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, SALVO CHE ABBIA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE - Cass. 28 maggio 2003, n. 8467.

Il contratto collettivo nazionale dei dirigenti di aziende industriali stabilisce, all'art. 15, che il datore di lavoro e' tenuto a rimborsare al dirigente le spese di giudizio relative a processi penali per comportamenti connessi all'esercizio delle sue funzioni. Questa garanzia e' esclusa in caso di dolo o colpa grave del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato. Un comportamento del dirigente che fosse deliberatamente contrastante con un precetto di legge sanzionato penalmente non darebbe luogo alla rivalsa delle spese a carico del datore di lavoro (ovviamente sempre che la consapevolezza del dirigente risultasse poi definitivamente accertata in giudizio); e cio' a prescindere dal fatto che in ipotesi l'illecito penale fosse stato commesso dal dirigente deliberatamente si', ma per perseguire comunque un interesse, quand'anche illecito, del datore di lavoro. Contrasterebbe con il principio di legalita' una clausola contrattuale che, diversamente dalla norma collettiva, prevedesse a carico del datore di lavoro un'attribuzione patrimoniale in favore del dipendente, seppur nella forma indiretta della rivalsa delle spese di giudizio, nel caso in cui quest'ultimo deliberatamente (o con colpa grave) violi la legge.


I DIRIGENTI DI MEDIO E DI BASSO LIVELLO HANNO DIRITTO ALLA TUTELA LEGISLATIVA CONTRO I LICENZIAMENTI ARBITRARI - Cass. 9 aprile 2003, n. 5526.

La tutela contro i licenziamenti arbitrari spetta anche ai dirigenti "convenzionali" ovvero a quelli di livello medio e basso. Il canone interpretativo dell'aderenza al "diritto vivente" impedisce di prescindere da tale orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi nel contesto dell'art. 2095 cod. civ., secondo cui, in riferimento alla categoria dirigenziale, lo schema della tutela giuslavoristica tradizionale, ed in particolare dell'inquadramento come espressione sintetica, indicativa del trattamento inderogabilmente dovuto al lavoratore in corrispondenza con la sua posizione in seno all'azienda, si applica soltanto nella zona apicale, nella zona, cioe', delimitata dai ristretti confini originari della categoria: soltanto il lavoratore che effettivamente "sostituisca" il capo di un'impresa nelle funzioni strettamente sue proprie, puo' essere considerato dirigente.


IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE DEVE ESSERE PRECEDUTO DALLA CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO, IN BASE ALL'ART. 7 ST. LAV. - Cass. 3 aprile 2003, n. 5213.

Le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, 2° e 3° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari sono applicabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d'azienda, a prescindere dalla specifica posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale, se il datore di lavoro addebita al dirigente un comportamento negligente o, in senso lato, colpevole, al fine di escludere il diritto del medesimo al preavviso, oppure all'indennita' c.d. supplementare eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di licenziamento ingiustificato; la violazione di dette garanzie comporta la non valutabilita' dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini dell'esclusione del diritto al preavviso e all'indennita' supplementare.


PREMIO CORRISPOSTO PER PRASSI AZIENDALE - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO UTILE PER LA DETERMINAZIONE DEL T.F.R. - Cass. 5 febbraio 2003, n. 1693.

La corresponsione di un compenso durante il corso del rapporto di lavoro e' sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosita' che assiste tutte le prestazioni eseguite durante l'attivita' lavorativa, sia per la considerazione che un'elargizione liberale da parte dell'imprenditore puo' giustificarsi solo se accidentale e collegata ad eventi eccezionali; con la conseguenza che le erogazioni del datore di lavoro, quando non siano imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla loro denominazione, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione, se assumano i caratteri di predeterminata stabilita' e di coerente continuita', estendendosi alla generalita' dei dipendenti.


LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - NON GIUSTIFICATEZZA - Cass. 3 dicembre 2002, n. 17131.

La specialita' della posizione assunta dal dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale - con la conseguente diversita' della "giustificatezza", contrattualmente stabilita ai fini della spettanza o meno della indennita' supplementare, rispetto alla nozione legale di giustificato motivo - comporta che fatti o condotte, che pure non integrano giusta causa o giustificato motivo con riguardo al rapporto di lavoro in generale, possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennita' supplementare, di cui alla contrattazione collettiva. In questa prospettiva, il criterio su cui parametrare la legittimita' del licenziamento del dirigente e' dato dal rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e del divieto del licenziamento discriminatorio o per motivo illecito. L'individuazione, nel caso concreto, della sussistenza della ricordata "giustificatezza" e' rimessa al giudice del merito e non puo' essere censurata, in sede di legittimita', se non per vizi logici o violazione delle norme di ermeneutica in relazione a specifiche previsioni contrattuali che eventualmente disciplinino nel dettaglio alcune ipotesi di "giustificatezza" o di esclusione della stessa.

 

AUTO AZIENDALE - UTILIZZO ANCHE PER SCOPI PERSONALI - RICOMPRENSIONE NEL CALCOLO DELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO - Cass. 15 novembre 2002, n. 16129.

Il valore dell'uso e della disponibilita', anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, e' idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Sicche' va ritenuto che il controvalore in danaro dell'uso personale dell'autovettura, concesso appunto in rapporto di corrispettivita' con la prestazione lavorativa, deve essere computato nella base di calcolo delle indennita' di fine rapporto.

 

FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DEI CONTRIBUTI VERSATI DALL'AZIENDA - Cass. 14 ottobre 2002, n. 14591.

I trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettivita', hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettivita' con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Tale natura retributiva e' pure riferibile ai c.d. "conti individuali", costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennita' di anzianita', il trattamento di quiescenza; puo' parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettivita' intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e' intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.

 

CONCORRENZA SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479.

In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalita' acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine puo' individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non puo', tuttavia, considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacita' professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiche' si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della liberta' individuale inerenti alla personalita' del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente.

 

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