GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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Mansioni, demansionamento e risarcimento del danno |
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NELLA DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO SI PUO' TENER CONTO ANCHE DEL CARATTERE RITORSIVO DEL PROVVEDIMENTO AZIENDALE - Cass. 2 marzo 2005, 4370. Il demansionamento non puo' essere giustificato con la liberta' di impresa, garantita dall'art. 41 Cost., trovando essa un limite nell'art. 2103 cod. civ. che tutela diritti dei lavoratori di pari livello costituzionale. La determinazione del risarcimento va attuata con riferimento alla gravita' della dequalificazione in relazione all'anzianita' di servizio, al ruolo ricoperto dal lavoratore ed al carattere ritorsivo del demansionamento. |
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L'ESISTENZA DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' ESSERE ACCERTATA DAL GIUDICE ANCHE IN VIA PRESUNTIVA - Cass. 13 ottobre 2004, 20240. In caso di accertato demansionamento del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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LA MANCANZA DEL POSTO IN ORGANICO NON PRECLUDE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE AUTOMATICA PER SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - Cass. 1 luglio 2004, n. 12103. L'art. 2103 cod. civ. stabilendo che "nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto" non presuppone affatto la previsione del posto nell'organigramma, ma l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore. Ai fini dell'acquisizione, da parte del prestatore di lavoro, del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi in conformita' delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 cod. civ. e 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, e' irrilevante la soppressione formale, nell'organigramma aziendale, della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta l'assegnazione del lavoratore al loro espletamento. |
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L'ACCORDO CON IL DIPENDENTE SU UN CAMBIAMENTO DI MANSIONI E' VINCOLANTE PER L'AZIENDA - Cass. 11 giugno 2004, n. 11152. L'accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore in materia di mansioni deve ritenersi valido e vincolante per l'impresa, a meno che esso comporti una dequalificazione, in violazione dell'art. 2103 cod. civ. |
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IL PREGIUDIZIO DERIVANTE AL LAVORATORE DALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE COMPRENSIVO DELLA LESIONE DELL'IMMAGINE E DELLA PERDITA DI CHANCES, COSTITUISCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Cass. 26 maggio 2004, n. 10157. La dequalificazione non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod. civ., ma si traduce in lesione di un diritto fondamentale del lavoratore avente ad oggetto la libera esplicazione - garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione - della sua personalita' anche nel luogo del lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, puo' trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. Il danno da dequalificazione (nel quale possono essere ricompresi come specifici aspetti sia la perdita di chances che il danno all'immagine) rientra, come il danno biologico, nel danno non patrimoniale. |
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AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO IL GIUDICE DEVE CONSIDERARE LA PERDITA DI BAGAGLIO PROFESSIONALEE LE CONSEGUENZE NEGATIVE SULLA VITA DI RELAZIONE - Cass. 29 aprile 2004, n. 8271. Ai fini del risarcimento del danno da demansionamento il giudice deve considerare l'allegazione, da parte del lavoratore, della perdita di "bagaglio professionale" e di specializzazione tecnica, nonche' del pregiudizio morale e psicologico derivante dalla relegazione in mansioni inferiori, incidente anche sulla vita di relazione. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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LA LESIONE DELLA PROFESSIONALITA' MEDIANTE PRIVAZIONE DEL LAVORO PRODUCE UN DANNO NON PATRIMONIALE - Cass. 27 aprile 2004, n. 7980. Sul piano generale, deve rilevarsi che danno patrimoniale e danno non patrimoniale furono disciplinati dal legislatore del 1942 rispettivamente agli artt. 2043 e 2059 c.c., norma, quest'ultima, che limito' il risarcimento ai soli "casi determinati dalla legge". Il quadro normativo e', pero', successivamente e profondamente mutato: l'art. 2 della Costituzione, di ispirazione democratica e liberale, riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', mentre diverse norme ordinarie (ad esempio l'art. 2 legge n. 89 del 2001 sul mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo) assicurano il risarcimento del danno non patrimoniale oltre la previsione degli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c., cui il citato art. 2059 si riferisce. Sono queste - unitamente agli interventi della Corte Costituzionale, ad esempio in materia di danno biologico - le ragioni per le quali il danno non patrimoniale, che detta disposizione contempla, comprende, oltre al danno morale soggettivo, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale derivino effetti dannosi insuscettibili di valutazione economica, senza che sia necessario che tale lesione configuri reato. |
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AL CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO PER RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO VA RICONOSCIUTO IL PRIVILEGIO GENERALE SUI MOBILI - Corte Cost. 6 aprile 2004, n. 113. E' incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni di vario genere: danni a quel complesso di capacita' e di attitudini che viene definito con il termine professionalita', con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla persona ed alla sua dignita', particolarmente gravi nell'ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicche' egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e fisica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione - situazioni in cui si risolve la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) - puo' comportare, pertanto, anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ., che tutela la salute e la personalita' morale del lavoratore. Si deve pertanto riconoscere che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli gia' muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneita' richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della Costituzione. |
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LA DEQUALIFICAZIONE CONSISTE NELL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE CON SOTTOUTILIZZAZIONE DELLE CAPACITA' ACQUISITE ED IMPOVERIMENTO DELLA PROFESSIONALITA' - Cass. 20 marzo 2004, n. 5651. Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalita' acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale - per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale - da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacita' dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalita'. |
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IL TRASFERIMENTO CHE COMPORTI DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E' ILLEGITTIMO - LE RAGIONI ORGANIZZATIVE SONO IRRILEVANTI - Cass. 12 marzo 2004, n. 5161. Il trasferimento che comporti una dequalificazione professionale per assegnazione, nel luogo di destinazione, di mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte, deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 2103 cod. civ. In presenza di una dequalificazione e' irrilevante l'esistenza di eventuali ragioni produttive giustificative del trasferimento, in quanto le stesse non possono ledere il diritto alla conservazione della professionalita', la cui tutela e' prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. |
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NELLE SELEZIONI PER AVANZAMENTI L'AZIENDA DEVE RISPETTARE LE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI - ANCHE LE SCELTE DISCREZIONALI VANNO MOTIVATE - Cass. 4 marzo 2004, n. 4462. Attraverso il bando di concorso, eventualmente contenuto in un ordine di servizio, l'impresa formula una offerta al pubblico, valida come proposta contrattuale (art. 1336, primo comma, cod. civ.), con la quale essa assume l'obbligo di procedere alla selezione secondo i criteri indicati nello stesso bando e comunque secondo i principi di correttezza di buona fede canonizzati negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che si specificano nei doveri di imparzialita' e di trasparenza dell'azione. Il contenuto dell'obbligo, ossia la prestazione dovuta dall'imprenditore, consiste in un'attivita' discrezionale e piu' precisamente nella valutazione comparativa dei titoli e della capacita' professionale dei candidati; prestatori di lavoro; discrezionalita' controllabile ossia non equivalente a mero arbitrio, con la conseguente configurazione, in capo a ciascun candidato, di una posizione soggettiva, oltre che di credito, di interesse legittimo di diritto privato, e non di soggezione. Non e' infatti raro che, all'interno del rapporto obbligatorio, il compimento della prestazione dovuta comporti l'esercizio di scelte da parte del debitore (si pensi allĠobbligazione alternativa di cui agli artt. 1285 e segg. cod. civ.). Quando il creditore abbia provato la sussistenza dell'obbligazione, l'onere di provare l'adempimento incombe sul debitore. Spetta percio' all'imprenditore-debitore di provare di avere eseguito le operazioni di valutazione concorsuale attenendosi al suddetto dovere di imparzialita', il cui difetto ben puo' essere ritenuto dal giudice di merito sulla base dell'assenza di motivazione delle scelte discrezionali. In caso di inadempimento dei detti obblighi da parte dell'imprenditore, il prestatore di lavoro ben puo' esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, nonche' lĠazione di risarcimento del danno (art. 1218 cod. civ.). Questo puo' consistere nella perdita non gia' del vantaggio che il lavoratore avrebbe ottenuto in caso di esito favorevole della valutazione, ma soltanto nella perdita della possibilita' (chance) di tale esito, ed il relativo ammontare potra' essere determinato dal giudice di merito in via equitativa (art. 1226 cod. civ.). |
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RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE - PUO' ESSERE LIQUIDATO EQUITATIVAMENTE IN BASE A PROVA PRESUNTIVA - Cass. 7 febbraio 2004, n. 2534. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, puo' desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entita' in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. |
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LO STATO DI CRISI AZIENDALE NON GIUSTIFICA LA DECISIONE UNILATERALE DI DESTINARE IL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI PER EFFETTO DELL'ART. 13 S.L. - Cass. 7 gennaio 2004, n. 28. L'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 St. Lav. (2103 cod. civ.) anche nell'ipotesi in cui l'azienda giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa. L'onere della prova dell'impossibilita' di impiegare l'interessato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, ma deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti. |
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PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' FARSI RIFERIMENTO ALLA PERDITA DI OPPORTUNITA' DI CARRIERA, ALLA LESIONE DELL'IMMAGINE, ALLA SOFFERENZA FISIO-PSICHICA DEL LAVORATORE, ALL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA CONDOTTA DEL DATORE DI LAVORO - IN VIA EQUITATIVA - Cass. 8 novembre 2003, n. 16805. I criteri utilizzabili per un'adeguata valutazione, in via equitativa, del quantum del risarcimento da riconoscersi al lavoratore illegittimamente demansionato sono molteplici. Tra questi puo' considerarsi la perdita di opportunita' di carriera, anche presso altre realta' produttive, specie nei casi di qualifiche a livello medio-alto; altro parametro potrebbe essere individuato nella posizione gerarchica perduta cui possono essere connessi il danno all'immagine e la sofferenza psico-fisica del lavoratore; l'entita' del danno dipende anche dalla durata della dequalificazione professionale; ad influire sulla determinazione sia dell'an che del quantum del risarcimento puo' contribuire anche l'eta' del lavoratore; non privo di rilievo puo' essere anche l'elemento psicologico della condotta del datore di lavoro. Si tratta, in conclusione, di applicare i principi enunciati in via generale dagli artt. 1218, 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., rispettando il principio di proporzionalita' fra comportamento illecito e sanzione. |
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INATTIVITA' FORZATA DEL DIPENDENTE - LESIONE DELLA PERSONALITA' DEL DIPENDENTE E DANNO ALLA SUA VITA DI RELAZIONE - Cass. 22 febbraio 2003, n. 2763. Dall'art. 2103 cod. civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale, che puo' assumere aspetti diversi in quanto puo' consistere non solo nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacita' professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacita' o nel pregiudizio subito per perdita di chances ossia di ulteriori possibilita' di guadagno, ma anche in una lesione del diritto del lavoratore alla integrita' fisica o, piu' in generale, alla salute ovvero alla immagine o alla vita di relazione. Piu' in particolare, la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalita' del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione patrimoniale che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento e di valutazione anche in via equitativa. |
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VIOLAZIONE ART. 2103 COD. CIV. - DANNO DA DEMANSIONAMENTO - NATURA PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE IN VIA EQUITATIVA - Cass. 12 novembre 2002, n. 15868. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle assegnategli al momento della assunzione puo' comportare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ., ma anche la lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 2 della Costituzione. Il pregiudizio correlato a siffatta lesione, promanantesi nella vita professionale e di relazione dell'interessato e avente indubbia natura patrimoniale, e' suscettibile, di per se', di risarcimento. L'ammontare di tale risarcimento puo' essere determinato dal giudice del merito mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche in mancanza della allegazione di specifici elementi di prova da parte del danneggiato. La liquidazione deve essere effettuata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, alla entita' e alla durata del demansionamento, nonche' alle altre circostanze del caso concreto. |
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