GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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Periodo di prova |
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IL PATTO DI PROVA DEVE FARE RIFERIMENTO A SPECIFICHE MANSIONI - Cass. 12 gennaio 2005, 427. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facolta' del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova, presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate. A tal fine il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva e' sufficiente ad integrare il requisito della specificita' dell'indicazione delle mansioni del lavoratore, solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli professionali, il richiamato contenuto nel patto di prova e' fatto alla nozione piu' dettagliata. |
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IL PATTO DI PROVA E' NULLO SE L'AZIENDA HA GIA' AVUTO MODO DI SPERIMENTARE IN PRECEDENZA L'IDONEITA' DEL LAVORATORE - Cass. 2 dicembre 2004, 22637. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa gia' intervenuta con esito positivo, fatto che puo' essere provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un precedente rapporto di lavoro tra le parti o dall'avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando disposto dal precedente datore di lavoro, societa' controllata dalla societa' instaurante il nuovo rapporto e gia' beneficiaria del distacco. |
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IL PATTO DI PROVA NON PUO' ESSERE CONCORDATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ASSUNZIONE - Cass. 26 novembre 2004, 22308. Il patto di prova deve essere convenuto sin dal momento della formazione del consenso in ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro con clausola di prova costituisce una fattispecie negoziale unitaria ed ab initio completa, nel senso che da' vita non gia' ad una fattispecie complessa, costituita da due rapporti, quello in prova e l'altro definitivo, bensi' ad un rapporto di lavoro ordinario, produttivo di effetti definitivi, nel cui ambito le parti subordinando all'esito della prova la prosecuzione - e non la costituzione - del rapporto di lavoro, deve pertanto ritenersi che esso non possa che essere stipulato, correlativamente, uno actu, nel quale sia definito lo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti. La possibilita' di una successiva apposizione di quella particolare condizione rappresentata dalla clausola di prova - appare - nel diritto del lavoro - preclusa dai principi generali dell'ordinamento, enucleabili in particolare dagli articoli 2103 e 2113 codice civile; quanto al primo, va rilevato che nel sancire la nullita' dei patti che comportino l'assegnazione del lavoratore a mansioni non equivalenti a quelle per le quali e' stato assunto oppure la riduzione della retribuzione convenuta, il legislatore ha stabilito in modo manifesto che la volonta' del lavoratore preordinata a modificare in peius l'assetto negoziale inizialmente concordato con il datore e' priva di giuridica rilevanza, laddove l'oggetto della successiva stipulazione sia costituito da diritti indisponibili. |
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IL PATTO DI PROVA DEVE CONTENERE LA SPECIFICA INDICAZIONE DELLE MANSIONI ASSEGNATE AL LAVORATORE PERCHE' SIA POSSIBILE IL CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA VALIDITA' DEL RECESSO - Cass. 13 settembre 2003, n. 13498. Perche' sia possibile il controllo giudiziale del recesso datoriale in periodo di prova, occorre necessariamente che siano ben note e specificate, fin da prima dell'inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sara' chiamato ad esercitare. Invero la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro; ne consegue che per evitare la sua illegittimita' per incoerenza con la suddetta causa e' necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi. |
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LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA - ILLEGITTIMITA' SE IL LAVORATORE NON E' STATO ADIBITO ALLE MANSIONI INDICATE NELLA LETTERA DI ASSUNZIONE - Cass. 17 febbraio 2003, n. 2357. Ai fini della corretta esecuzione del patto di prova, non e' solo necessaria una durata dell'esperimento, che risulti adeguata, ma occorre, tra l'altro, anche l'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni per le quali e' stato assunto in prova. Se cio' non avviene, non e' configurabile un esito negativo della prova e l'eventuale licenziamento non e' riconducibile alla recedibilita' ad nutum dal rapporto di lavoro in prova (di cui all'art. 2096 cod. civ.), non potendo il datore di lavoro avvalersi del patto di prova cui non abbia dato corretta esecuzione. Ne' puo' essere trascurata, in tale prospettiva la considerazione che il patto di prova deve contenere - nella forma scritta, imposta ad substantiam - un'indicazione specifica delle mansioni, in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, affinche' non possa essere facilmente eluso l'intento della legge di richiamare l'attenzione degli stipulanti sull'importanza dell'atto, di garantire la serieta' di quanto essi decidano di fare sulla base dell'atto stesso, e di rendere possibile, sempre e soprattutto, il controllo del contenuto della dichiarazione e dell'osservanza puntuale, nei fatti, di quanto da essa risultante. |
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