GIURISPRUDENZA PER ARGOMENTI




       
       

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Retribuzione, benefici e T.F.R.

 

RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE IN ECCEDENZA DAL DATORE DI LAVORO - NECESSITA' DELLA DIMOSTRAZIONE DI UN ERRORE ESSENZIALE E RICONOSCIBILE DAL LAVORATORE - Cass. 5 aprile 2005, 7020.

Il solo fatto di aver corrisposto al dipendente una retribuzione eccedente quella prevista dal contratto collettivo non costituisce per l'azienda titolo per ottenerne la restituzione. Ove il datore di lavoro richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni previste dal contratto collettivo, non puo' limitarsi a provare che il detto contratto preveda, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata e' stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti ex artt. 1429 e 1431 cod. civ.

 

IL LAVORATORE IN SERVIZIO NON PUO' DISPORRE DEL SUO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Cass. 7 marzo 2005, 4822.

La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali e' radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti gia' acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.

 

E' VALIDO L'IMPEGNO, ASSUNTO PERSONALMENTE DALL'AZIONISTA, DI CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA' UN COMPENSO COMMISURATO AGLI UTILI NON DICHIARATI AL FISCO - Cass. 2 marzo 2005, 4374.

E' da escludersi che l'impegno assunto personalmente dall'azionista di corrispondere ad un dipendente una percentuale degli "utili netti reali meno quelli dichiarati" possa essere ritenuto nullo per contrarieta' a norme imperative, atteso che la dizione utilizzata dalle parti afferisce solo ad un elemento essenziale della volonta' negoziale. Le irregolarita' fiscali non possono vanificare la validita' ed efficacia dell'impegno.

 

SE UN RAPPORTO DI LAVORO E' DISCIPLINATO NEL PERIODO INIZIALE DALLA LEGGE DEGLI USA E SUCCESSIVAMENTE DA QUELLA ITALIANA, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEVE ESSERE COMMISURATO ALL'INTERA DURATA - Cass. 2 marzo 2005, 4341.

Il diritto al TFR maturato nel primo periodo, quando il rapporto di lavoro e' stato disciplinato dalla legislazione americana, e' fondato non solo sul fatto che esso costituisce principio di ordine pubblico, ma anche sul rilievo che vi e' stato un unico rapporto di lavoro, disciplinato, quanto al secondo periodo, dalla legge italiana, per cui il TFR maturato alla fine non puo' che comprendere anche quello relativo al primo periodo, ossia deve essere necessariamente calcolato su tutta la anzianita' lavorativa, al pari di quanto e' avvenuto per la determinazione degli scatti di anzianita'.

 

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE NON PUO' ATTRIBUIRSI UN AUMENTO DI STIPENDIO SENZA CONSULTARE IL SUO SUPERIORE - Cass. 2 marzo 2005, 4332.

Il lavoratore non puo', a pena di compromettere radicalmente il rapporto fiduciario che lo lega al datore di lavoro, utilizzare le posizioni di responsabilita' di cui sia eventualmente investito nell'ambito aziendale per autotutelare un proprio preteso diritto di natura patrimoniale, senza rendere edotta la controparte di tale iniziativa, quando tale omissione non derivi da mera trascuratezza, ma dipenda dal timore di esporsi ad un diniego della controparte e dalla volonta' di non avviare le trattative appropriate e la necessaria verifica giudiziaria.

 

IL LAVORATORE NON PUO' CHIEDERE, IN BASE AL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO, L'ATTRIBUZIONE DI UN BENEFICIO CONCESSO AD ALCUNI COLLEGHI - Cass. 21 febbraio 2005, 3474.

Il lavoratore non puo' chiedere all'azienda, invocando il principio della parita' di trattamento, l'attribuzione di un incentivo all'esodo corrisposto ad altri suoi colleghi. Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parita' di trattamento, ne' e' possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede. Il divieto di discriminazione si applica solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (discriminazione per sesso, religione, etc.). Al di fuori di tali ipotesi, la domanda di attribuzione di un emolumento corrisposto dal datore di lavoro ad altri dipendenti puo' essere fondata solo sull'esistenza di un uso aziendale o prassi generalizzata, di cui l'interessato deve dare la prova.

 

IL PATTO DI "FUORI BUSTA" NON PUO' ESSERE DICHIARATO NULLO PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - Cass. 13 gennaio 2005, 483.

Le norme tributarie, in quanto poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale - e non ponendo in linea di massima divieti - pur essendo inderogabili non possono qualificarsi imperative, presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento giuridico.

 

LA VENDITA ANNUALE AL DIPENDENTE DI UN'AUTOVETTURA, SENZA PAGAMENTO DEL PREZZO, PUO' COSTITUIRE UN "BENEFIT" DI NATURA RETRIBUTIVA - Cass. 25 novembre 2004, 22264.

Il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2120 cod. civ. - nel testo novellato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 - ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e' ispirato al criterio dell'onnicomprensivita', nel senso che in detto calcolo vanno compresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, quand'anche essa trovi la sua radice in un rapporto obbligatorio diverso ancorche' collaterale e collegato al rapporto di lavoro.

 

ANCHE UN PREMIO ANNUALE CORRISPOSTO AL DIPENDENTE NON DAL DATORE DI LAVORO, MA DA UN ALTRO SOGGETTO, PUO' COSTITUIRE RETRIBUZIONE - Cass. 24 novembre 2004, 22165.

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e' costituita da qualsiasi prestazione economicamente valutabile ricevuta dal lavoratore, purche' sia riconducibile al rapporto di lavoro, non rilevando il fatto che la prestazione stessa sia erogata da soggetto diverso dal datore di lavoro.

 

LA RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E' INEFFICACE PERCHE' GENERICA - Cass. 26 maggio 2004, n. 10172.

Non rileva la circostanza che nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che il "trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato dalla societa' e non gia' di un atto abdicativo.

 

IL DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PUO' ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE AL LAVORATORE CHE SVOLGE ATTIVITA' DISCONTINUA SE NELLE PAUSE RESTA A DISPOSIZONE DEL DATORE DI LAVORO - Cass. 20 aprile 2004, n. 7577.

In caso di lavoro subordinato discontinuo, come quello dell'autista, il lavoratore ha diritto al compenso per lavoro straordinario. Il lavoro discontinuo e' caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente o non rimane assoggettato ad alcun obbligo specifico di facere e, puo', quindi, ricostituire le proprie energie psicofisiche; oppure e' tenuto, durante le pause di attesa, a rimanere a disposizione del datore di lavoro. Nel primo caso egli non ha diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario, anche se le pause di attesa eccedano l'orario normale di lavoro, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto collettivo di lavoro; nel secondo caso, invece, se la pausa di attesa eccede l'orario normale di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto al compenso per lavoro straordinario o ai sensi dell'art. 2108 c.c. o secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. In tale ultima ipotesi il lavoratore, per avere diritto al compenso per lavoro straordinario, ha l'onere di provare che e' rimasto a disposizione del datore di lavoro anche con eventuale svolgimento di attivita' complementari e non gia' a riposo con liberta' di scelta sul modo di trascorrere la pausa di attesa.

 

L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE E' DIRETTA A COMPENSARE IL LAVORO PRESTATO E NON A RISARCIRE ANCHE GLI ULTERIORI ED EVENTUALI PREGIUDIZI ARRECATI AL LAVORATORE - ESSA DEVE ESSERE ASSOGETTATA AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Cass. 3 aprile 2004, n. 6607.

L'indennita' di ferie non godute e' assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153, per due ragioni: sia perche' essendo in rapporto di corrispettivita' con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (in maniera simile al compenso relativo al lavoro straordinario), ha un carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perche' un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilita' all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompressa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

 

LE INDENNITA' CORRISPOSTE PER TRATTAMENTO ESTERO VANNO INCLUSE NELLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DELLE SPETTANZE DI FINE RAPPORTO - Cass. 19 febbraio 2004, n. 3278.

La natura retributiva dell'indennita' estero va riconosciuta tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosita' e del disagio morale ed ambientale, tanto nel caso in cui si correli all'insieme delle qualita' e condizioni personali che concorrono a formare la professionalita' eventualmente indispensabile per prestare lavoro fuori dei confini nazionali; il discrimen tra compenso del disagio e compenso della professionalita' e' rilevante ai soli fini della definitivita' o non dell'attribuzione patrimoniale allorche' cessi la dislocazione all'estero, non della natura retributiva, sussistente in entrambe le ipotesi. Il fatto che l'indennita' in questione possa in alcune delle sue componenti assolvere ad una funzione risarcitoria delle maggiori spese sopportate all'estero e nel contempo compensare per altre componenti le maggiori gravosita' e i maggiori disagi della professionalita' non fa venir meno il carattere retributivo complessivo di tale emolumento, diretto a compensare il disagio morale ed ambientale della prestazione lavorativa svolta all'estero.


LE TRANSAZIONI SUI DIRITTI DEL LAVORATORE AVENTI AD OGGETTO COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE SONO INVALIDE - POSSONO ESSERE IMPUGNATE IN BASE ALL'ART. 2113 COD. CIV. - Cass. 12 febbraio 2004, n. 2734.

Il criterio fondamentale per l'individuazione dell'area dei diritti indisponibili da parte del lavoratore e' correlato alla ratio legis, cui si ispira l'art. 2113 cod. civ., consistente nella tutela del lavoratore come parte piu' debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via normale viene disciplinata con norme inderogabili, salvo una previsione espressa in contrario; in questa prospettiva appare riduttivo il riconoscimento di diritti indisponibili da parte del lavoratore soltanto in relazione alla lesione di diritti fondamentali della persona in quanto in tal modo verrebbe esclusa la tutela per un'ampia gamma di diritti di natura retributiva, tra i quali il compenso per il plus orario e relativi accessori.


UN ACCORDO AZIENDALE NON PUO' PRIVARE IL LAVORATORE DEI DIRITTI ACQUISITI IN BASE AL CONTRATTO NAZIONALE - Cass. 17 novembre 2003, n. 17377.

Tra contratti collettivi di diverso livello, sottoscritti da articolazioni delle medesime organizzazioni sindacali e datoriali, esistendo una naturale forma di sovraordinazione delle organizzazioni nazionali su quelle locali, si pone comunque un'esigenza di raccordo e di coesione dei diversi livelli di contrattazione sindacale, che formano nell'insieme l'ordinamento sindacale. Pertanto un contratto integrativo aziendale non puo' travalicare la delega conferitagli dal contratto collettivo nazionale per la disciplina di dettaglio di un istituto stabilito nei suoi caratteri essenziali dal nazionale.


LA RETRIBUZIONE NON PUO' ESSERE RIDOTTA NE' PER DECISIONE UNILATERALE DELL'AZIENDA NE' PER ACCORDO CON IL LAVORATORE ANCHE SE ESSA NON SCENDE AL DI SOTTO DEL LIVELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - Cass. 27 ottobre 2003, n. 16016.

L'art. 2103, prima parte, cod. civ. stabilisce che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto, senza alcuna diminuzione di retribuzione; tale divieto di diminuzione, non importa se disposta dal solo datore oppure concordata, stante che ogni patto contrario e' nullo (art. 2103, secondo comma), vale in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, per il lavoro da svolgere venga ridotto, salvo che si tratti di compenso connesso a particolari circostanze di tempo o di luogo, nelle quali sia resa la prestazione lavorativa, come ad esempio nel caso in cui una voce retributiva sia legata ad un certo rischio o ad un disagio ambientale. L'assegnazione a mansioni equivalenti, permessa dall'art. 2103 cit., puo' infatti comportare una prestazione lavorativa da svolgere non piu' in quelle speciali circostanze.

 

L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE HA NATURA RISARCITORIA - NON VA ASSOGGETTATA AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Cass. 27 agosto 2003, n. 12580.

L'indennita' sostitutiva delle ferie ha natura risarcitoria, in quanto e' correlata ad un inadempimento del datore di lavoro all'obbligazione contrattuale di concedere le ferie ed e' finalizzata ad indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, funzione che pacificamente le ferie assolvono. Non avendo natura retributiva tale indennita' non deve essere assoggettata ai contributi previdenziali.

 

L'INDENNITA' DI MOBILITA' SPETTA ANCHE AL LAVORATORE CHE DOPO IL LICENZIAMENTO SVOLGA ATTIVITA' DI LIBERO PROFESSIONISTA - Cass. 25 luglio 2003, n. 11539.

Deve ritenersi che non sia di ostacolo al godimento dell'indennita' prevista dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 il protrarsi dell'attivita' autonoma dopo il collocamento in mobilita'. L'art. 7 della legge n. 223/1991 non contempla una previsione dell'incompatibilita' per il lavoro autonomo ed anzi consente l'elargizione anticipata dell'indennita' di mobilita', in unica soluzione, ai lavoratori che intendano intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo; a questa possibilita' devono intendersi annessi, per coerenza con la finalita' della legge di favorire l'occupazione, non solo i lavoratori che vogliono dare inizio per la prima volta ad un'attivita' autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attivita' proseguono per averla gia' svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato.


L'UFFICIO DELLE IMPOSTE PUO' AGIRE NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE NEL CASO DI MANCATA EFFETTUAZIONE, DA PARTE DELL'AZIENDA, DELLA RITENUTA FISCALE SUI SUOI COMPENSI, PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'IRPEF - Cass. 29 maggio 2003, n. 8615.

Costituiscono componenti del reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, per l'intero ammontare in base all'art. 48, comma primo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del DPR 22 dicembre 1986 n. 917) le indennita' di trasferimento e le indennita' similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del piu' consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo - affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entita' degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attivita' lavorativa. E' legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del D.P.R. 600/1973 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla.

 

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE RITENUTE FISCALI EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA, NEL TERMINE DI 18 MESI - Cass. 7 maggio 2003, n. 6904.

Il termine di prescrizione decennale si applica solo per l'esercizio da parte del contribuente del diritto di chiedere il rimborso delle somme oggetto di ritenuta diretta, operata cioe' da un'Amministrazione dello Stato in base all'art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; e' invece sottoposto al termine decadenziale di 18 mesi, in base all'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l'esercizio, da parte del contribuente, del diritto di chiedere il rimborso delle somme oggetto di ritenuta indiretta, quella cioe' operata da un sostituto d'imposta, qual'e' il datore di lavoro.

 

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VANNO CALCOLATI SULLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA ANCHE QUALORA L'AZIENDA NON SIA TENUTA ALL'APPLICAZIONE - Cass. 7 marzo 2003, n. 3494.

Con la legge 7 dicembre 1989, n. 389, confermata dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 il legislatore ha inteso garantire prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate e sufficienti, adottando come parametri i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi. Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, i livelli minimali di contribuzione, e cioe' il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali e'del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entita' del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti piu' opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita', senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione e'stata gia' riconosciuta, peraltro, dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalita' del sistema assicurativo e previdenziale.

 

PREMIO CORRISPOSTO PER PRASSI AZIENDALE - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO UTILE PER LA DETERMINAZIONE DEL T.F.R. - Cass. 5 febbraio 2003, n. 1693.

La corresponsione di un compenso durante il corso del rapporto di lavoro e' sufficiente a farlo considerare un elemento della retribuzione, sia per la presunzione di onerosita' che assiste tutte le prestazioni eseguite durante l'attivita' lavorativa, sia per la considerazione che un'elargizione liberale da parte dell'imprenditore puo' giustificarsi solo se accidentale e collegata ad eventi eccezionali; con la conseguenza che le erogazioni del datore di lavoro, quando non siano imposte dalla legge, dal contratto collettivo o da pattuizioni individuali, indipendentemente dalla loro denominazione, debbono considerarsi come facenti parte della retribuzione, se assumano i caratteri di predeterminata stabilita' e di coerente continuita', estendendosi alla generalita' dei dipendenti.

 

AUTO AZIENDALE - UTILIZZO ANCHE PER SCOPI PERSONALI - RICOMPRENSIONE NEL CALCOLO DELLE COMPETENZE DI FINE RAPPORTO - Cass. 15 novembre 2002, n. 16129.

Il valore dell'uso e della disponibilita', anche a fini personali, di una autovettura concessa contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura, anche indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di una obbligazione che, ove pure non ricollegabile ad una specifica prestazione, e' idonea ad essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Sicche' va ritenuto che il controvalore in danaro dell'uso personale dell'autovettura, concesso appunto in rapporto di corrispettivita' con la prestazione lavorativa, deve essere computato nella base di calcolo delle indennita' di fine rapporto.

 

FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DEI CONTRIBUTI VERSATI DALL'AZIENDA - Cass. 14 ottobre 2002, n. 14591.

I trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettivita', hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettivita' con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Tale natura retributiva e' pure riferibile ai c.d. "conti individuali", costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennita' di anzianita', il trattamento di quiescenza; puo' parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettivita' intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e' intimamente implicata la persona stessa del lavoratore.

 

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