GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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Autonomia e subordinazione |
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IL MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE NON ESCLUDE L'ESISTENZA DELLA SUBORDINAZIONE - Cass. 5 aprile 2005, 7025. La mancata manifestazione del potere disciplinare non e' idonea ad escludere la subordinazione, quando il potere non sia esercitato per l'assenza, in concreto, di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare. |
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AI FINI DELLA RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, IL GIUDICE DEVE TENER CONTO DEL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DI CISCUNO DEI CONTRAENTI - NON SI APPLICA l'ART. 2119 COD. CIV. - Cass. 2 marzo 2005, 4368. L'art. 2119 cod. civ., che consente il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro subordinato, non e' applicabile in materia di risoluzione di un rapporto di lavoro autonomo. Va, infatti, precisato che, in tema dicontratto a prestazioni corrispettive che non sia fonte di un rapporto di lavoro subordinato, qualora dagli atti del processo emerga una reciprocita' di inadempienze tra le parti e' necessario, al fine di una corretta pronuncia di risoluzione per inadempimento, il ricorso ad un giudizio di comparazione che tenga conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, in modo da stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entita' degli inadempimenti, possa obiettivamente considerarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti per l'alterazione funzionale del sinallagma. |
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UNA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CHE ESCLUDA L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - Cass. 18 febbraio 2005, 3344. La conciliazione giudiziale di una controversia attinente a un rapporto di lavoro ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti e, in riferimento all'oggetto, soltanto per quella parte di negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti gia' acquisiti dal lavoratore, con la conseguenza che soltanto per tale parte e soltanto per tali soggetti viene ad essere preclusa l'indagine sull'effettiva natura del rapporto di lavoro. La conciliazione giudiziale, invece, non puo' estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi ed, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, anche se le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti. A tali uffici, pertanto non e' impedita da una intervenuta transazione tra le parti, che abbiano riconosciuto la natura autonoma del rapporto di lavoro tra loro intercorso, la facolta' di farne accertare dal giudice di merito la effettiva natura subordinata ai fini della applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento o di richiedere il pagamento di contributi e relative sanzioni. |
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LA QUALITA' DI SOCIO DI MAGGIORANZA DI UNA SOCIETA' DI CAPITALI NON E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI DIPENDENTE DELLA STESSA SOCIETA' - Cass. 17 novembre 2004, 21759. In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una societa' di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilita' di principio tra la qualita' di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato della societa', deve ritenersi che non vi siano ostacoli alla configurabilita' di un siffatto rapporto fra la societa' e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima per la validita' delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneita' dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per se' irrilevante, al fine di escludere la subordinazione lavorativa, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilita' di un rapporto di lavoro con la societa' quando il socio (a prescindere dalla percentuale del capitale posseduto come pure dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della societa' l'effettiva ed esclusiva titolarita' dei poteri di gestione. |
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO PREVIDENZIALE PUO' ESSERE CHIESTO QUANDO IL DIRITTO DELL'INPS AI CONTRIBUTI SI E' PRESCRITTO OPPURE QUANDO SI RAGGIUNGE L'ETA' PENSIONABILE - Cass. 25 ottobre 2004, 20686. In materia di risarcimento del pregiudizio recato al lavoratore dal mancato versamento dei contributi previdenziali si devono distinguere due tipi di danno: uno e' dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, e si verifica nel momento in cui il lavoratore raggiunge l'eta' pensionabile; l'altro e' dato dalla necessita' di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico, corrispondente dalla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva ed eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Tale norma al primo comma stabilisce che il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 puo' chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi; al terzo comma prevede, poi, che il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma dello stesso articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno. In questo caso, il danno subito dal lavoratore, dato dalla necessita' di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione si e' verificato nel momento in cui il datore di lavoro, che avrebbe potuto versare i contributi in ogni momento successivo alla loro scadenza sino al termine di prescrizione, non puo' piu' versarli in quanto prescritti: e' solo in questo momento che sorge per il lavoratore l'esigenza di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione. |
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LE SANZIONI CIVILI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COSTITUISCONO UNA CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'INADEMPIMENTO - SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTARIETA' O MENO DELLA MANCANZA - Cass. 1 ottobre 2004, 19707. L'omesso o tardivo pagamento di contributi - anche se in dipendenza del prospettato conguaglio indebito con benefici contributivi (sgravi e fiscalizzazione) non spettanti - comporta l'applicazione delle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che ne costituiscono una conseguenza automatica, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione assoluta (iuris et de iure), del danno cagionato all'ente previdenziale. Pertanto, ai fini dell'applicazione di tali sanzioni, non e' consentita alcuna indagine, sull'elemento soggettivo dell'inadempimento, (colpa o dolo) al fine dell'esclusione o della riduzione della stessa sanzione civile. |
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IL DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO CHE ABBIA SVOLTO LE FUNZIONI DI SINDACO DI UNA CONTROLLATA HA DIRITTO A PERCEPIRE DA QUESTA IL COMPENSO PER LA CARICA - Cass. 9 agosto 2004, n. 15354. L'indipendenza, l'autonomia (art. 2403 cod. civ.) e la responsabilita' (art. 2407 cod. civ.) dei doveri del sindaco di una societa' sono incompatibili con la sottoposizione al potere di supremazia del datore di lavoro in cui si sostanzia la subordinazione; ne consegue che l'attivita' di un sindaco di una societa' controllata non puo' far parte del sinallagma di un rapporto di lavoro subordinato con la controllante; consegue ancora che il compenso da quest'ultima eventualmente corrisposto per l'attivita' prestata come sindaco presso una controllata non puo' essere identificato come retribuzione. |
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IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PUO' ESSERE RITENUTO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' SE ASSOGGETTATO AL POTERE DIRETTIVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEL SUO COMPLESSO - Cass. 28 giugno 2004, n. 11978. Per la configurabilita' di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una societa' di capitali e la societa' stessa (nella specie, un istituto di credito) e' necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioe' l'assoggettamento, nonostante la suddetta qualita di membro del consiglio di amministrazione, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della societa' nel suo complesso. L'accertamento della compatibilita dei diritti e dei doveri nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con le funzioni di amministratore costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione immune da vizi logici. |
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PER IL LAVORATORE IMPIEGATO IN CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE MA SENZA FORMALE INQUADRAMENTO, LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI NON DECORRE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO, ANCHE SE SIA APPLICABILE LA TUTELA DELL'ART. 18 ST. LAV. CONTRO IL LICENZIAMENTO - Cass. 22 giugno 2004, n. 11644. Anche quando sussistano i requisiti per l'applicabilita' della tutela prevista dall'art. 18 St. Lav., la mancanza di un formale inquadramento come dipendente pone il lavoratore in condizioni di debolezza psicologica tale da impedirgli di far valere i suoi diritti durante il rapporto. L'esistenza o meno di un'effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore e' correlata al concreto atteggiarsi del rapporto ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualita' del suo svolgimento e non alla portata della normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalita' e la disciplina che il giudice successivamente riconosce applicabili, sia pure con effetto retroattivo, con un giudizio necessariamente ex post. |
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LA SUBORDINAZIONE PUO' CONFIGURARSI ANCHE NEL CASO DI OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER TELEFONO - Cass. 13 maggio 2004, n. 9151. Il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o piu' prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.), ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. cv.), in base a diversi e variabili criteri, il principale e percio' decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione. Potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilita' economica sperata. Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore. Il primo adempie cosi' l'obbligazione servendosi di mezzi non gia' propri bensi' appartenenti al secondo. Ne' sulle caratteristiche sostanziali ed effettive del rapporto, cosi' come si svolge, possono prevalere elementi formali, quali il nomen iuris attribuito dalle parti, oppure l'iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane o, come nel caso di specie, in una gestione previdenziale separata. La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio, e piu' in generale al rischio d'impresa, e questa assenza di rischio e' ben compatibile con una variabilita' della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore di lavoro. |
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PER L'ADDETTO ALLE PULIZIE, COME PER IL CREATIVO, IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SI PUO' CONFIGURARE ANCHE IN ASSENZA DI DETTAGLIATE DISPOSIZIONI E DI CONTINUI CONTROLLI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - Cass. 5 maggio 2004, n. 8569. Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalita' di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuita' e la durata del rapporto, le modalita' di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. |
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NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IL COMPORTAMENTO DELLE PARTI HA VALORE DICHIARATIVO DELLA LORO VOLONTA' - CHE PUO' ESSERE ANCHE DIVERSA DA QUELLA MANIFESTATA INIZIALMENTE - Cass. 17 aprile 2004, n. 7342. Nel rapporto di lavoro il comportamento delle parti ha valore dichiarativo della loro volonta'. Trattandosi di rapporto che si protrae nel tempo, la volonta' contrattuale resta iscritta in ogni atto di esecuzione del contratto. L'esecuzione, strumento necessario di interpretazione del contratto, puo' persino disvelare una volonta' diversa da quella manifestata inizialmente, si' da modificare l'intero assetto negoziale del rapporto. Deriva, a maggior ragione, che il contenuto del contratto individuale, quanto alle mansioni, e' dato, oltre che dalle previsioni del contratto collettivo, cui le parti abbiano fatto riferimento, anche dalle obbligazioni accessorie che il lavoratore abbia eventualmente assunto al momento dell'assunzione o successivamente, nella fase dinamica del rapporto. |
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L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO PUO' ESSERE COMPIUTO MEDIANTE LA VALUTAZIONE GLOBALE DI UNA PLURALITA' DI INDIZI - Cass. 18 marzo 2004, n. 5508. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarita' delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuita' delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attivita' lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, del'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. |
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LA SUBORDINAZIONE PUO' VERIFICARSI PER UN GIORNALISTA ASSUNTO CON FORMALE CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER LO STABILE INSERIMENTO NELLA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - Cass. 20 agosto 2003, n. 12252. Ha carattere di rapporto di lavoro subordinato l'attivita' giornalistica che, per ampiezza di prestazioni e intensita' della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ove per stabilita' si intende non la semplice continuita' (riscontrabile a posteriori anche nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione) ma il risultato di un patto, in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilita' senza essere esposto al rischio di doverla contrattare volta per volta. |
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TRANSAZIONE FRA IMPRESA E PRESTATORE D'OPERA PER ESCLUSIONE DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NON OPPONIBILITA' ALL'I.N.P.S. - Cass. 3 marzo 2003, n. 3122. La transazione tra il datore di lavoro e il lavoratore non puo' esplicare effetti riflessi sulla posizione dell'I.N.P.S., che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge. La totale estraneita' ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ...") va intesa nel senso di "tutto cio' che ha diritto di ricevere"; l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. |
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RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO SUCCESSIVO AD UNO DI NATURA SUBORDINATA - ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE - VERIFICA DELLE CONCRETE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - Cass. 27 novembre 2002, n. 16805. Anche in presenza del "nomen juris" adottato dalle parti per la qualificazione del rapporto tra le stesse instaurato come rapporto di lavoro subordinato, occorre avere riguardo alla volonta' effettiva delle parti medesime, di talche' la qualificazione propria del rapporto deve desumersi, oltre che da tale dato formale, anche, ed in misura prevalente, dalle concrete modalita' della prestazione e, in generale, di attuazione del rapporto. La subordinazione e' elemento essenziale del rapporto di lavoro dipendente; essa, tuttavia, puo' essere presente anche in forme attenuate in ragione della particolare organizzazione del lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere o ripetitive) e puo' essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi concrete, nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del lavoratore con continuita', fedelta' e diligenza, secondo le direttive impartite dalla controparte. Anche la sussistenza e la consistenza di tali direttive deve essere valutata in relazione alla specificita' delle prestazioni e puo' essere ravvisata, in presenza di lavorazioni di particolare semplicita' e retribuite in base al prodotto realizzato, in indicazioni date all'inizio del rapporto o nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro subordinato poi solo apparentemente oggetto di successiva novazione in rapporto di lavoro autonomo. L'effettivita' di siffatta novazione presuppone oltre alla enunciazione ad opera delle parti dell'accordo novativo di un diverso "nomen juris", quale indice della concorde volonta' di mutare il regime giuridico derivante dall'accordo precedente, anche un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorche' rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione. |
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