GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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Rinunce e transazioni |
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IL LAVORATORE IN SERVIZIO NON PUO' DISPORRE DEL SUO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Cass. 7 marzo 2005, 4822. La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali e' radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti gia' acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti. |
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TRANSAZIONE - NECESSITA' DELLA SUSSISTENZA DI RECIPROCHE CONCESSIONI IN BASE ALL'ART. 1965 COD. CIV. - Cass. 4 marzo 2005, 4718. Perche' si configuri una transazione e' necessario non solo che fra le parti preesistesse una situazione di conflittualita', ma anche che questa sia stata definita mediante "reciproche concessioni". Ove manchi la prova delle reciproche concessioni deve escludersi, in base all'art. 1965 cod. civ., la configurabilita' di una transazione. |
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UNA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE CHE ESCLUDA L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NON HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DEL LAVORO - Cass. 18 febbraio 2005, 3344. La conciliazione giudiziale di una controversia attinente a un rapporto di lavoro ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti e, in riferimento all'oggetto, soltanto per quella parte di negozio dispositivo che attiene alla rinuncia a diritti gia' acquisiti dal lavoratore, con la conseguenza che soltanto per tale parte e soltanto per tali soggetti viene ad essere preclusa l'indagine sull'effettiva natura del rapporto di lavoro. La conciliazione giudiziale, invece, non puo' estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi ed, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, anche se le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti. A tali uffici, pertanto non e' impedita da una intervenuta transazione tra le parti, che abbiano riconosciuto la natura autonoma del rapporto di lavoro tra loro intercorso, la facolta' di farne accertare dal giudice di merito la effettiva natura subordinata ai fini della applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento o di richiedere il pagamento di contributi e relative sanzioni. |
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L'ACCORDO CON IL DIPENDENTE SU UN CAMBIAMENTO DI MANSIONI E' VINCOLANTE PER L'AZIENDA - Cass. 11 giugno 2004, n. 11152. L'accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore in materia di mansioni deve ritenersi valido e vincolante per l'impresa, a meno che esso comporti una dequalificazione, in violazione dell'art. 2103 cod. civ. |
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LA RINUNCIA AD ULTERIORI PRETESE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E' INEFFICACE PERCHE' GENERICA - Cass. 26 maggio 2004, n. 10172. Non rileva la circostanza che nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che il "trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie componenti del t.f.r., trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato dalla societa' e non gia' di un atto abdicativo. |
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IL LAVORATORE PUO' DISPORRE DEL SUO POSTO CONCORDANDO TRANSATTIVAMENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LA TRANSAZIONE NON E' IMPUGNABILE IN BASE ALL'ART. 2113 COD. CIV. - Cass. 24 marzo 2004, n. 5940. In base all'art. 2113 cod. civ. devono essere ritenute non valide le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore subordinato derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. L'impugnazione va proposta entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella della transazione, se successiva. Le transazioni con le quali il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento e accetta la risoluzione consensuale del rapporto a fonte di un incentivo non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. Infatti, anche se la stabilita' del posto di lavoro e' garantita da norme inderogabili, l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di recedere dal rapporto di lavoro (in base all'art. 2118 cod. civ.) e quindi di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro. |
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IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE DI OTTENERE IL PAGAMENTO DEL T.F.R. DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA DECORRE DALLA DATA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DELL'AZIENDA - Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939. Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l'I.N.P.S., non decorre dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge 297/82, il dipendente che vanti il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto dal datore di lavoro insolvente, deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi dal comma terzo; indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato puo' presentare la domanda all'I.N.P.S. Ne consegue che prima della ammissione al passivo non puo' decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia, perche' nessuna domanda di pagamento puo' essere proposta all'Istituto prima che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito per T.F.R. sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono quindi da presupposti del diritto verso il Fondo di Garanzia. Nessuna prescrizione puo' decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo, in forza del principio generale di cui all'art. 2935 cod. civ. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere. |
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LE TRANSAZIONI SUI DIRITTI DEL LAVORATORE AVENTI AD OGGETTO COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE SONO INVALIDE - POSSONO ESSERE IMPUGNATE IN BASE ALL'ART. 2113 COD. CIV. - Cass. 12 febbraio 2004, n. 2734. Il criterio fondamentale per l'individuazione dell'area dei diritti indisponibili da parte del lavoratore e' correlato alla ratio legis, cui si ispira l'art. 2113 cod. civ., consistente nella tutela del lavoratore come parte piu' debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via normale viene disciplinata con norme inderogabili, salvo una previsione espressa in contrario; in questa prospettiva appare riduttivo il riconoscimento di diritti indisponibili da parte del lavoratore soltanto in relazione alla lesione di diritti fondamentali della persona in quanto in tal modo verrebbe esclusa la tutela per un'ampia gamma di diritti di natura retributiva, tra i quali il compenso per il plus orario e relativi accessori. |
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UN ACCORDO AZIENDALE NON PUO' PRIVARE IL LAVORATORE DEI DIRITTI ACQUISITI IN BASE AL CONTRATTO NAZIONALE - Cass. 17 novembre 2003, n. 17377. Tra contratti collettivi di diverso livello, sottoscritti da articolazioni delle medesime organizzazioni sindacali e datoriali, esistendo una naturale forma di sovraordinazione delle organizzazioni nazionali su quelle locali, si pone comunque un'esigenza di raccordo e di coesione dei diversi livelli di contrattazione sindacale, che formano nell'insieme l'ordinamento sindacale. Pertanto un contratto integrativo aziendale non puo' travalicare la delega conferitagli dal contratto collettivo nazionale per la disciplina di dettaglio di un istituto stabilito nei suoi caratteri essenziali dal nazionale. |
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LA RETRIBUZIONE NON PUO' ESSERE RIDOTTA NE' PER DECISIONE UNILATERALE DELL'AZIENDA NE' PER ACCORDO CON IL LAVORATORE ANCHE SE ESSA NON SCENDE AL DI SOTTO DEL LIVELLO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - Cass. 27 ottobre 2003, n. 16016. L'art. 2103, prima parte, cod. civ. stabilisce che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto, senza alcuna diminuzione di retribuzione; tale divieto di diminuzione, non importa se disposta dal solo datore oppure concordata, stante che ogni patto contrario e' nullo (art. 2103, secondo comma), vale in ogni caso in cui il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, per il lavoro da svolgere venga ridotto, salvo che si tratti di compenso connesso a particolari circostanze di tempo o di luogo, nelle quali sia resa la prestazione lavorativa, come ad esempio nel caso in cui una voce retributiva sia legata ad un certo rischio o ad un disagio ambientale. L'assegnazione a mansioni equivalenti, permessa dall'art. 2103 cit., puo' infatti comportare una prestazione lavorativa da svolgere non piu' in quelle speciali circostanze. |
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E' LEGITTIMA LA CESSIONE DELLE SPETTANZE DEL LAVORATORE PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Cass. 1 aprile 2003, n. 4930. Non puo' ritenersi che il credito del lavoratore in ordine al trattamento di fine rapporto rientri fra quelli di natura strettamente personale, dovendo intendersi per tali, secondo la definizione datane da autorevole dottrina, "quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona", per i quali l'incedibilita' "e' sancita in generale a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione"; tanto non puo' di certo affermarsi per il trattamento di fine rapporto, prestazione il cui contenuto, determinato in base alla disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ., e'collegato, sotto il profilo causale, al rapporto di lavoro e senza che, ai fini della determinazione della prestazione, abbia alcuna incidenza la persona del creditore. Ne' la qualificazione di credito strettamente personale puo' derivare dal fatto che avendo il trattamento di fine rapporto natura di retribuzione differita, a cui deve aggiungersi, secondo costante giurisprudenza, una funzione previdenziale, esso assolva anche ad una funzione alimentare del lavoratore e della sua famiglia, poiche' soltanto il credito alimentare che trova la sua fonte nella legge (art. 433 cod. civ.) non e'cedibile. |
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TRANSAZIONE FRA IMPRESA E PRESTATORE D'OPERA PER ESCLUSIONE DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NON OPPONIBILITA' ALL'I.N.P.S. - Cass. 3 marzo 2003, n. 3122. La transazione tra il datore di lavoro e il lavoratore non puo' esplicare effetti riflessi sulla posizione dell'I.N.P.S., che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge. La totale estraneita' ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro ...") va intesa nel senso di "tutto cio' che ha diritto di ricevere"; l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti. |
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