GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
|
Trasferimenti |
|
IN CASO DI TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO IL LAVORATORE PUO' OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO - Cass. 8 novembre 2004, 21253. La conseguenza dell'illegittimo mutamento di mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della norma contenuta nell'art. 2103 codice civile, e' costituita non solo dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino della situazione originaria mediante la reintegrazione del lavoratore nella posizione di lavoro. Tale principio deve trovare applicazione anche in ipotesi di trasferimento illegittimo; in questo caso, come in ipotesi di dequalificazione professionale, deve ritenersi che il risarcimento del danno subito dal lavoratore possa essere liquidato dal giudice del merito in via equitativa. Se si riconosce che la violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2103 cod. civ. implica la nullita' del provvedimento datoriale si deve parimenti ammettere la possibilita' che al lavoratore sia accordata una tutela piena, mediante l'automatico ripristino della precedente posizione, fatto salvo, ovviamente, il cosiddetto "ius variandi" del datore di lavoro. |
|
IL TRASFERIMENTO CHE COMPORTI DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E' ILLEGITTIMO - LE RAGIONI ORGANIZZATIVE SONO IRRILEVANTI - Cass. 12 marzo 2004, n. 5161. Il trasferimento che comporti una dequalificazione professionale per assegnazione, nel luogo di destinazione, di mansioni qualitativamente inferiori a quelle in precedenza svolte, deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 2103 cod. civ. In presenza di una dequalificazione e' irrilevante l'esistenza di eventuali ragioni produttive giustificative del trasferimento, in quanto le stesse non possono ledere il diritto alla conservazione della professionalita', la cui tutela e' prevalente rispetto alle esigenze organizzative del datore di lavoro. |
|
|
|
IL LAVORATORE TRASFERITO ILLEGITTIMAMENTE HA DIRITTO DI ASTENERSI DALL'ESEGUIRE IL TRASFERIMENTO E DI CONTINUARE AD OFFRIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO LO STABILIMENTO CUI ERA ADDETTO - Cass. 9 marzo 2004, n. 4771. Il comportamento del lavoratore che non ottemperi ad una trasferimento illegittimo, prendendo servizio nell'unita' produttiva cui e' stato destinato, ma offra la sua prestazione nel luogo dove lo svolgeva, ricevendo qui un rifiuto di riceverla, non e' sanzionabile in quanto il trasferimento nullo non puo' determinare alcun effetto ne' legittimare il licenziamento disciplinare; inoltre il comportamento del lavoratore costituisce reazione legittima, in base all'art. 1460 cod. civ., come eccezione di inadempimento. |
|
|
|
IL TRASFERIMENTO DEVE ESSERE GIUSTIFICATO DALL'AZIENDA IN BASE ALL'ART. 2103 COD. CIV. ANCHE SE AVVIENE TRA DUE UNITA' PRODUTTIVE OPERANTI NELLA STESSA CITTA' - Cass. 29 luglio 2003, n. 11660. La tutela predisposta dall'art. 2103 cod. civ. al lavoratore nei confronti dello ius variandi del datore di lavoro ha una portata che va al di la' della considerazione dei soli interessi familiari e sociali legati ad un determinato territorio; il divieto di trasferire il lavoratore da una unita' produttiva all'altra, in mancanza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, rileva anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad es. nello stesso territorio comunale) e quindi in assenza di disagi personali o familiari, poiche' lo scopo principale della norma e' quello di tutelare la dignita' del lavoratore e di proteggere il complesso di relazioni interpersonali e affettive che lo legano ad un determinato complesso produttivo. Cio' non significa che le esigenze sociali e familiari legate ad un determinato territorio non vengano in rilievo quando il trasferimento comporti non solo uno spostamento ad altra unita' produttiva, ma anche lo spostamento del luogo di lavoro in altro Comune; il trasferimento del lavoratore, oltre che nel passaggio da una ad altra unita' produttiva (nel senso di cui all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori), e configurabile altresi' nello spostamento territoriale delle sue prestazioni lavorative da una ad altra zona, a prescindere all'unita' produttiva dell'impresa alla quale dette prestazioni risultano imputate, quando comporti disagi personali e familiari dovuti al cambio del luogo di lavoro ed eventualmente di residenza. |
|
|
|
ART. 22 S.L. - TUTELA IN CASO DI TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - MANCANZA DI UNA NOMNIA FORMALE - AMMISSIBILITA' - Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684. La tutela prevista dall'art. 22 S.L. in caso di trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale si applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto, un'attivita' tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perche' si produca l'effetto della titolarita' dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad "iniziativa dei lavoratori" e dalla circostanza che detta rappresentanza operi "nell'ambito" delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall'art. 19 S.L. |
[
home ] -
[ attività ]
-
[ argomenti
] -
[
giurisprudenza
]
-
[ novità ]
- [
newsletter ]
-
[ links ]
Via
Visconti di Modrone, 1 - 20122 Milano
- info@studiolegaleresta.it
tel.
+39-02-76318948 - fax +39-02-76318919
partita iva n. 11848190150