GIURISPRUDENZA
PER ARGOMENTI
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ANCHE UN SINGOLO COMPONENTE DELLA RSU PUO' CONVOCARE LE ASSEMBLEE DEI LAVORATORI NELL'UNITA' PRODUTTIVA - Cass. 1 febbraio 2005, 1892. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 consentono la convocazione delle assemblee anche ad uno dei componenti della Rsu. |
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SE LA RACCOMANDATA NON E' SPEDITA PER POSTA, MA A MEZZO CORRIERE, NON OPERA LA PRESUNZIONE DELL'ARRIVO A DESTINAZIONE - Cass. 12 gennaio 2005, 418. Nel caso di raccomandata inviata a mezzo del servizio postale deve applicarsi il principio, secondo cui non e' necessario che la ricevuta sia sottoscritta dallo stesso destinatario, dovendosi "presumere l'arrivo a destinazione in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale, in ordine al suo inoltro e alla sua consegna". |
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IL DIRITTO ALLA SALUTE PREVALE SULL'OBBLIGO DI RESTARE A CASA NELLE ORE DELLA "FASCIA DI CONTROLLO" - Cass. 23 novembre 2004, 22065. L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, puo' essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorche' non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purche' il lavoratore dimostri l'impossibilita' di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilita'. |
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NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI REVOCA DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETA' L'OPPOSIZIONE DA LUI MANIFESTATA AD UNA FUSIONE VOLUTA DALLA SOCIETA' CAPOGRUPPO - Cass. 11 novembre 2004, 21492. Non puo' configurarsi una giusta causa di revoca la contrarieta' manifestata dall'amministratore di una società all'ipotesi di fusione voluta dalla societa' capogruppo (poi approvata dal consiglio di amministrazione), in quanto tale contrarieta' e' da ricondurre alla dialettica fisiologica all'interno di un organo collegiale. |
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IL DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CAPOGRUPPO CHE ABBIA SVOLTO LE FUNZIONI DI SINDACO DI UNA CONTROLLATA HA DIRITTO A PERCEPIRE DA QUESTA IL COMPENSO PER LA CARICA - Cass. 9 agosto 2004, n. 15354. L'indipendenza, l'autonomia (art. 2403 cod. civ.) e la responsabilita' (art. 2407 cod. civ.) dei doveri del sindaco di una societa' sono incompatibili con la sottoposizione al potere di supremazia del datore di lavoro in cui si sostanzia la subordinazione; ne consegue che l'attivita' di un sindaco di una societa' controllata non puo' far parte del sinallagma di un rapporto di lavoro subordinato con la controllante; consegue ancora che il compenso da quest'ultima eventualmente corrisposto per l'attivita' prestata come sindaco presso una controllata non puo' essere identificato come retribuzione. |
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IL TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DI LAVORO PUO' RIENTRARE NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA QUANDO E' FUNZIONALE ALLA PRESTAZIONE - Cass. 22 marzo 2004, n. 5701. Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attivita' lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro, come straordinario), allorche' sia funzionale rispetto alla prestazione. In particolare, sussiste il carattere di funzionalita' nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In questo caso deve essere considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi dall'azienda alla localita' dove deve essere svolta la prestazione. |
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L'ASSENZA AD UNA VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE PUO' DIRSI GIUSTIFICATA SOLO NEL CASO DI INSUPERABILE NECESSITA' DI EFFETTUARE UN DETERMINATO ADEMPIMENTO IN ORARIO RICOMPRESO NELLE FASCE DI REPERIBILITA' - Cass. 2 marzo 2004, n. 4247. L'assenza ad una visita di controllo domiciliare puo' dirsi giustificata solo dalla sussistenza di un motivo molto serio, concretantesi nella insuperabile necessita' di effettuare un determinato adempimento in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilita'. L'onere di fornire tale prova, ovviamente, e' a carico del lavoratore il quale ne alleghi, a propria giustificazione, la ricorrenza. Ai fini della sussistenza di un giustificato motivo di assenza all'obbligo della visita domiciliare e' necessario, laddove il lavoratore alleghi di essersi dovuto allontanare dal proprio domicilio per recarsi dal medico curante per una visita ambulatoriale, che il lavoratore dimostri sia la necessita' di tale visita medica, sia l'assoluta impossibilita' di rispettare le fasce orarie di reperibilita'. Il lavoratore assente dal lavoro per malattia - ove deduca come giustificato motivo della non reperibilita' alla visita di controllo domiciliare di avere nell'occasione, effettuato una visita presso il medico di fiducia - deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessita' dell'assenza dal lavoro quale mezzo per curare la malattia. E' necessario, in altri termini che il lavoratore provi che la sua assenza e' stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilita'. |
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IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORSO IL QUALE SI DA' PER ESPERITO IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE, ANCHE SE NON VI SIA STATA COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA - Cass. 21 gennaio 2004, n. 967. Ai fini del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'art. 410 bis cod. proc. civ. si deve fare riferimento alla data di presentazione della richiesta alla Commissione di Conciliazione e non alla data di comunicazione della richiesta all'azienda. |
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L'UFFICIO DELLE IMPOSTE PUO' AGIRE NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE NEL CASO DI MANCATA EFFETTUAZIONE, DA PARTE DELL'AZIENDA, DELLA RITENUTA FISCALE SUI SUOI COMPENSI, PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL'IRPEF - Cass. 29 maggio 2003, n. 8615. Costituiscono componenti del reddito tassabile, ai fini dell'IRPEF, per l'intero ammontare in base all'art. 48, comma primo del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e anche prima dell'emanazione del DPR 22 dicembre 1986 n. 917) le indennita' di trasferimento e le indennita' similari, quale il rimborso, da parte del datore di lavoro, di parte del piu' consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cosiddetto "contributo - affitto"), ossia le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entita' degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell'attivita' lavorativa. E' legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del D.P.R. 600/1973 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuarla. |
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LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE RITENUTE FISCALI EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO DEVE ESSERE PRESENTATA, A PENA DI DECADENZA, NEL TERMINE DI 18 MESI - Cass. 7 maggio 2003, n. 6904. Il termine di prescrizione decennale si applica solo per l'esercizio da parte del contribuente del diritto di chiedere il rimborso delle somme oggetto di ritenuta diretta, operata cioe' da un'Amministrazione dello Stato in base all'art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; e' invece sottoposto al termine decadenziale di 18 mesi, in base all'art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l'esercizio, da parte del contribuente, del diritto di chiedere il rimborso delle somme oggetto di ritenuta indiretta, quella cioe' operata da un sostituto d'imposta, qual'e' il datore di lavoro. |
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UN GRUPPO DI SOCIETA' COLLEGATE PUO' COSTITUIRE CENTRO UNICO DI IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - Cass. 24 marzo 2003, n. 4274. Pur non essendo consentito attribuire all'attivita' di gruppo, di per se', un valore giuridicamente unificante, e' tuttavia sempre possibile, in presenza di determinate caratteristiche organizzative e strutturali, ravvisare, in caso di collegamento societario, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione e'stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attivita' fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e cio' venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attivita' di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l'unicita' della struttura organizzativa e produttiva; b) l'integrazione tra le attivita' esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attivita' delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie societa' titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. |
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I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VANNO CALCOLATI SULLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA ANCHE QUALORA L'AZIENDA NON SIA TENUTA ALL'APPLICAZIONE - Cass. 7 marzo 2003, n. 3494. Con la legge 7 dicembre 1989, n. 389, confermata dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 il legislatore ha inteso garantire prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate e sufficienti, adottando come parametri i livelli retributivi stabiliti dai contratti collettivi. Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della funzione di definire, insieme alla retribuzione adeguata ex art. 36 della Costituzione, i livelli minimali di contribuzione, e cioe' il presupposto stesso per la realizzazione dell'obiettivo di adeguatezza delle prestazioni previdenziali e'del tutto coerente con i principi di cui all'art. 39 della Costituzione, dato che la disposizione in esame si limita a determinare l'entita' del contributo previdenziale utilizzando i parametri ritenuti piu' opportuni dal legislatore nell'esercizio della propria discrezionalita', senza tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. La mancanza di effetti dirompenti rispetto ai limiti posti dall'art. 39 della Costituzione e'stata gia' riconosciuta, peraltro, dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 342 del 1992, ha anche precisato come una retribuzione imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento non varrebbe a realizzare le finalita' del sistema assicurativo e previdenziale. |
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LAVORO INTERINALE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO PRESSO L'AZIENDA UTILIZZATRICE OVE L'ATTIVITA' LAVORATIVA PROSEGUA OLTRE IL TERMINE PREVISTO DAL SUO CONTRATTO CON L'IMPRESA FORNITRICE DELLA PRESTAZIONE TEMPORANEA - Cass. 27 febbraio 2003, n. 3020. Il rapporto di lavoro interinale, che ha luogo attraverso due distinti contratti, quello di fornitura di lavoro temporaneo e quello di prestazione di tale lavoro, e' caratterizzato da una scissione fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore; in tale ambito il contratto di prestazione di lavoro temporaneo costituisce per il lavoratore la fonte esclusiva della disciplina normativa del suo rapporto di lavoro (c.d. contratto base) ed al suo contenuto va fatto riferimento per accertare l'assoggettamento dell'impresa utilizzatrice alla sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 10 legge 196/97, con la conseguenza che, in caso di contrasto fra il termine finale contenuto nel contratto di prestazione di lavoro e quello contenuto nel primo contratto, il contenuto di detto contratto e' rilevante anche nei confronti dell'impresa utilizzatrice perche' ad essa si estende per effetto di una fattispecie caratterizzata da due autonomi negozi - ontologicamente fra loro collegati - che danno luogo ad un rapporto-indivisibile-trilaterale; sul lavoratore, attesa la sua posizione nel contratto di fornitura, non incombe alcun obbligo di conoscenza del contenuto dello stesso. |
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ART. 22 S.L. - TUTELA IN CASO DI TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - MANCANZA DI UNA NOMNIA FORMALE - AMMISSIBILITA' - Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684. La tutela prevista dall'art. 22 S.L. in caso di trasferimento di un dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale si applica anche ai lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nella rappresentanza sindacale, svolgano, in concreto, un'attivita' tale da poterli fare considerare responsabili della conduzione di tale organismo sindacale. I soli requisiti richiesti perche' si produca l'effetto della titolarita' dei diritti sindacali sono dati dalla costituzione della rappresentanza sindacale aziendale ad "iniziativa dei lavoratori" e dalla circostanza che detta rappresentanza operi "nell'ambito" delle organizzazioni che rispondono ai requisiti indicati dall'art. 19 S.L. |
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FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - NATURA RETRIBUTIVA DEI CONTRIBUTI VERSATI DALL'AZIENDA - Cass. 14 ottobre 2002, n. 14591. I trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, privi di autonoma soggettivita', hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettivita' con la prestazione lavorativa a causa dell'interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Tale natura retributiva e' pure riferibile ai c.d. "conti individuali", costituiti da versamenti mensili, integranti, insieme con l'indennita' di anzianita', il trattamento di quiescenza; puo' parlarsi di natura retributiva del credito avente ad oggetto una prestazione con funzione previdenziale o assistenziale facendo riferimento ad una nozione di retribuzione correlata alla corrispettivita' intesa in senso ampio, siccome rivolta a soddisfare determinate esigenze di vita del lavoratore, dato che nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e' intimamente implicata la persona stessa del lavoratore. |
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CONCORRENZA SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE - Cass. 11 ottobre 2002, n. 14479. In materia di concorrenza, nel momento in cui l'ex dipendente utilizzi la professionalita' acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine puo' individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non puo', tuttavia, considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacita' professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiche' si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della liberta' individuale inerenti alla personalita' del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente. |
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