Circolare
I.N.A.I.L. n. 22 del 28 marzo 2002
Quadro
normativo
- Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: artt. 1 e 4, n. 7).
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", art. 5 ("Assicurazione dei lavoratori parasubordinati").
- T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986, art. 47, lettera c-bis), con le modifiche ed integrazioni introdotte dall'art. 34, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Premessa
Sono pervenuti recentemente quesiti concernenti la ricorrenza dell'obbligo assicurativo INAIL per i soci-amministratori di societa', nonche' la normativa applicabile a ciascuna fattispecie. In via preliminare, si ritiene opportuno richiamare in sintesi le norme di riferimento e le istruzioni tuttora operanti in materia.
Obbligo assicurativo per soci ed amministratori - Fattispecie
Relativamente ai soci, le norme di riferimento sono contenute negli articoli 1 e 4, n. 7), del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l'obbligo assicurativo ricorre per "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto" (art. 4, n. 7), T.U. cit.), i quali, operando nell'ambito di un rapporto di dipendenza almeno "funzionale" con la societa' datrice di lavoro, si trovano ad essere esposti abitualmente ad una delle attivita' rischiose previste dall'articolo 1, del medesimo T.U.
La "dipendenza funzionale" - come rappresentato, da ultimo, anche con circolare n. 32/2000 - si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la societa' di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.
In concreto, il predetto rapporto si verifica allorche' "l'attivita' manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui sia svolta dal socio con carattere di professionalita', sistematicita' ed abitualita', anche se discontinuamente e non con interventi occasionali ed eccezionali" (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 2533/1981).
A decorrere dal 16 marzo 2000, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2000 ha esteso l'obbligo assicurativo anche agli amministratori non soci che intrattengono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - sostanzialmente coincidente con il rapporto di "dipendenza funzionale" - e che, ovviamente, prestano una delle attivita' rischiose previste dall'articolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, alle quali va aggiunta la conduzione personale di veicoli a motore, non in via occasionale e per l'espletamento delle proprie mansioni.
Da quanto precede, discende la necessita' di individuare, per le diverse ipotesi di socio e di amministratore che in concreto si possono verificare, la normativa di volta in volta applicabile in materia di obbligo assicurativo.
Pertanto, alla stregua degli approfondimenti nel frattempo intervenuti, si forniscono in merito le seguenti precisazioni circa le fattispecie concrete pi ricorrenti, che di seguito vengono esposte partitamente.
1) Socio-amministratore.
E' da assicurare ai sensi dell'articolo 4, n. 7), T.U. cit., il socio-amministratore che gia' eserciti in qualita' di socio "dipendente funzionale" della societa', un'attivita' rischiosa prevista dall'articolo 1, T.U., a nulla rilevando ai fini descritti, lo svolgimento delle funzioni di amministratore, in presenza di attivita' gia' assicurata. Al riguardo, si conferma la validita' delle istruzioni diramate con la circolare 11 aprile 2000, n. 32 in materia di assicurazione obbligatoria dei lavoratori parasubordinati, con la quale e'stata ritenuta sufficiente l'apertura del solo rapporto assicurativo derivante dall'attivita' di socio che intrattiene un rapporto di "dipendenza funzionale" a norma dell'articolo 4, n. 7), T.U., con il conseguente assorbimento dell'attivita' di amministratore.
2) Socio-amministratore unico.
In analogia a quanto rappresentato nel numero precedente, anche il socio-amministratore-unico che presta, altresi', una delle attivita' rischiose previste dall'articolo 1 del Testo Unico piu' volte citato, e' tenuto all'assicurazione obbligatoria INAIL ai sensi dell'articolo 4, n. 7), T.U., purche', ovviamente, venga accertata in concreto l'esistenza del predetto rapporto di "dipendenza funzionale" fra socio ed organismo sociale.
3) Socio-unico/amministratore-unico.
In linea generale, allorche' una stessa persona svolga attivita' rischiosa protetta sotto il profilo infortunistico sia in veste di socio-unico, sia di amministratore-unico, e' da escludere la sussistenza dell'obbligo assicurativo, salvo verifiche in concreto dell'esistenza di un rapporto di "dipendenza funzionale".
4) Amministratore non socio.
Detto soggetto e' da assicurare in qualita' di lavoratore parasubordinato, in presenza dello svolgimento di una delle specifiche attivita' rischiose richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2000, e tuttavia, va ricordato che - cosi' come chiarito con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001 dell'Agenzia delle Entrate - gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti in qualit di amministratori di societa' od enti non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della "parasubordinazione", rientrando i compensi nell'ambito del lavoro autonomo.
5) Amministratore-unico non socio.
L'amministratore-unico che non svolge attivita' lavorativa in qualita' di socio non e' soggetto all'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 4, n. 7), T.U. cit. Al riguardo, in considerazione della sua peculiare posizione di vertice dell'organismo sociale, nemmeno e' applicabile la tutela prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2000, a meno che egli debba attenersi ad un mandato conferitogli dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali con obbligo di riferire in ordine all'attivita' svolta ed in presenza dello svolgimento di una specifica attivit rischiosa.
6) Soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative.
I soggetti che prestano collaborazioni coordinate e continuative nell'interesse della societa' di cui sono soci rientrano nella previsione dell'articolo 4, n. 7), T.U., allorche' svolgano attivita' protette sotto il profilo infortunistico in conformita' all'articolo 1, stesso T.U.
AVVERTENZA
Si declina qualsivoglia responsabilità in ordine all'autenticità o all'eventuale presenza di errori all'interno della circolare qui riportata o, comunque, in relazione a qualsiasi difformità rispetto al testo pubblicato nelle raccolte ufficiali.
Si declina, inoltre, qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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