LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
La procedura dei licenziamenti individuali è
disciplinata prevalentemente dalla legge 15 luglio 1966, n. 604. Il
licenziamento deve, innanzitutto, essere comunicato per iscritto (art. 2, l.
11 maggio 1990, n. 108), altrimenti è inefficace. Il prestatore di lavoro
può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni
dalla richiesta, comunicarli per iscritto. La mancata osservanza di tale disposizione
rende inefficace il licenziamento.
Il licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo (art.
1, l. 604/66).
Il
licenziamento per giusta causa è disciplinato dallart. 2119 cod.
civ., secondo il quale ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato,
o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si
verifichi una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del
rapporto.
È,
altresì, possibile licenziare un lavoratore per giustificato motivo (art.
3, l. 604/66): esso viene definito soggettivo allorché si verifichi un
notevole inadempimento del lavoratore che giustifichi il recesso del datore;
viene, invece, definito oggettivo qualora il licenziamento abbia per giustificazione
ragioni inerenti allattività produttiva, allorganizzazione
del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.
Le
conseguenze di un licenziamento che il giudice ritenga inefficace, nullo, invalido
o, comunque, illegittimo dipendono dal numero di dipendenti impiegati nellimpresa.
Nel caso in cui limpresa occupi non più di 60 dipendenti sul territorio
italiano o fino a 15 dipendenti nella singola unità produttiva, il datore
di lavoro può scegliere tra riassumere il lavoratore oppure corrispondere
allo stesso unindennità tra 2,5 e 6 mesi, ai sensi dellart.
8, l. 604/66. Negli altri casi, il lavoratore, il cui licenziamento sia dichiarato
nullo, inefficace o, comunque, invalido dal giudice, può ottenere dallo
stesso un ordine di reintegrazione nellimpresa, oltre che un importo a
titolo di risarcimento pari alle retribuzioni non percepite dalla data di cessazione
del rapporto a quella della reintegrazione (tale somma non potrà, comunque,
essere inferiore a 5 mensilità). Il lavoratore, fermo restando il risarcimento
del danno, può peraltro scegliere, una volta pronunciata la sentenza
di condanna alla reintegrazione, se essere reintegrato o, altrimenti, vedersi
corrisposta unindennità pari a 15 mensilità di retribuzione,
sempre salvo il diritto al risarcimento delle retribuzioni maturate dalla data
di licenziamento alla data del pagamento delle 15 mensilità.
Avv.
Marco Resta
AVVERTENZA
Si declina qualsivoglia responsabilità derivante da eventuali iniziative e provvedimenti adottati o non adottati sulla base di quanto riportato nella presente sezione.
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