NOVITÀ
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2004
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| Dal 25 ottobre 2004 non e' piu' possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), perche' definitivamente sostituiti dal c.d. lavoro a progetto, nei termini e con le modalita' previste dalla c.d. legge Biagi, cosi' come modificata dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251. |
| Con la circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al contratto di apprendistato. |
| Con la risoluzione n. 129 del 12 ottobre 2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato i presupposti e l'ambito di applicazione di alcune disposizioni agevolative, previste dal T.U.I.R., nel caso di azioni offerte alla generalita' di dipendenti, con sottoscrizione dei titoli ad un prezzo scontato rispetto al valore di mercato. |
| Attraverso il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11 ottobre 2004) sono state apportate integrazioni e modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cd. legge Biagi). |
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Mediante la legge n. 243 del 23 agosto 2004 («Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004), e' stata emanata la legge di riforma del sistema previdenziale. |
| Con la circolare n. 31 del 21 luglio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al contratto di inserimento, introdotto dalla c.d. legge Biagi. |
| Con la circolare n. 30 del 21 luglio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato alcuni aspetti dell'organizzazione e della disciplina del mercato del lavoro, in relazione ai regimi autorizzatori ed alla trasparenza del mercato del lavoro. |
| Attraverso la circolare n. 103 del 6 luglio 2004 l'I.N.P.S. ha precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i lavoratori autonomi, occasionali e gli incaricati alle vendite a domicilio, sono iscritti alla gestione separata istituita presso il medesimo Istituto, solo se il reddito annuo derivante da tali attivita' sia superiore a 5 mila euro. In caso sia superiore, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. |
| Il 2 luglio 2004 e' stato siglato l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. del Commercio. |
| Mediante la circolare n. 25 del 25 giugno 2004 (successivamente modificata dalla circolare n. 27 del 2 luglio 2004) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle Agenzie per il lavoro. |
| In data 27 maggio 2004 e' entrato in vigore il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 123, attuativo della legge delega prevista dall'art. 8 della c.d. legge Biagi in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive. |
| Attraverso la circolare n. 10 del 18 marzo 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti circa le modifiche della disciplina del lavoro cooperativo, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142. |
| Con la circolare n. 9 del 18 marzo 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina del lavoro a tempo parziale. |
| Mediante la circolare n. 22 del 18 marzo 2004 l'I.N.A.I.L. ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione della nuova disciplina del lavoro a progetto e del lavoro occasionale. |
| Con la circolare n. 27 del 10 febbraio 2004 l'I.N.P.S. ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, il massimale imponibile e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ammonta ad euro 82.401,00. |
| Il 3 febbraio 2004 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 il regolamento (Decreto 15 luglio 2003, n. 388) recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni. |
| Attraverso la circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina del distacco, cosi' come introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
| Con la circolare n. 1 del 8 gennaio 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalita' del c.d. lavoro a progetto, cosi' come introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
| Mediante la legge n. 350 del 24 dicembre 2003 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, S.O. n. 196), e' stata emanata la legge finanziaria per l'anno 2004. |
| Con D.M. 1 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 11 dicembre 2003, il tasso di interesse legale e' stato ridotto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, dal 3% al 2,5% in ragione di anno. |
2003 |
| Il 13 ottobre 2003 l'I.N.P.S. ha introdotto l'uso di un nuovo modello per l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. |
| Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 (supplemento ordinario n. 159) e' stato pubblicato il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (cd. legge Biagi). |
| Mediante il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, serie generale n. 174, supplemento ordinario n. 123/L) e' stato emanato il codice in materia di protezione dei dati personali, che entrera' in vigore il 1 gennaio 2004 e sostituira' la attuale normativa. |
| Attraverso il decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003), sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 |
| Il 16 maggio 2003, il Ministro del Lavoro ed il Ministro per le Pari Opportunita' hanno firmato il decreto che finanzia il fondo di rotazione di 10 milioni di euro per i datori di lavoro che istituiscono asili nido e micro nidi aziendali. I finanziamenti per ciascun asilo o nido arrivano a 125 mila euro per gli asili nido e a 75 mila euro per i micro-nidi. I datori di lavoro dovranno rimborsare il 50 per cento della somma ottenuta, mediante un piano di ammortamento di durata fino a 7 anni, con rimborsi a partire dal terzo anno dalla concessione del finanziamento. |
|
Con
la delibera del 14 aprile 2003
della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stati definiti gli standard minimi organizzativi, ai sensi
dell'articolo 70, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002), al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei
luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura. |
| Mediante il decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003, S.O. n. 61), e' stata data attuazione alle direttive 1993/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. |
| Il 26 marzo 2003 la Confindustria e la Federmanager hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo della parte economica del C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000, scaduto il 31 dicembre 2001. |
| Con la legge n. 30 del 14 febbraio 2003 («Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2003), sono state apportate alcune modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, nonche' al decreto legge 22 marzo 1993, n. 71 ed il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite ed, infine, di certificazione dei rapporti di lavoro. |
| Con la circolare n. 21 del 30 gennaio 2003 l'I.N.P.S. ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, il massimale imponibile e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ammonta ad euro 80.391,00. |
| Attraverso il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 («Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003) sono state introdotte interessanti modifiche in tema di collocamento, disoccupazione, modalita' di assunzione e relativi adempimenti. |
| Mediante la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. n. 240/L), e' stata emanata la legge finanziaria per l'anno 2003. |
§
§ § § § § §
| 2002 |
| Mediante il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002) sono state introdotte, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, interessanti novita' contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nonche' alcune modifiche al codice di procedura civile in relazione agli artt. 633, 641 e 648 cod. proc. civ. |
| Con la legge 9 ottobre 2002, n. 222 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002) e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 mediante il quale sono state introdotte disposizioni urgenti con riferimento alla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari occupati da chiunque nell'esercizio di attivita' di impresa sia individuale che societaria. |
| Attraverso la legge 30 luglio 2002, n. 189 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. Ordinario n. 173) sono state apportate diverse modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo ed e' stata introdotta la possibilita' per chiunque abbia, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della medesima legge, occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di effettuare una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare. |
| Il consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO con delibera n. 107 del 31 ottobre 2001 - approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con avviso di approvazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2002 - ha modificato il precedente regime sanzionatorio nel caso di omesso o ritardato versamento di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio. |
| Mediante la circolare n. 22 del 28 marzo 2002, l'I.N.A.I.L. ha fornito le istruzioni operative in merito alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo per i soci - amministratori di societa', nonche' la normativa applicabile alle diverse fattispecie (ad esempio: socio - amministratore, socio - amministratore unico, socio unico - amministratore unico, amministratore - non socio, amministratore unico - non socio e soci che svolgono collaborazioni coordinate e continuative). |
| Con il messaggio del 20 marzo 2002 l'I.N.P.D.A.I. ha stabilito che il massimale contributivo (per i dirigenti di categoria RP e CM - art. 3, comma 7 - d. lgs. n. 181 del 1997) ammonta, a decorrere dal 1 gennaio 2002, ad euro 143.105,00. |
| Il 20 marzo 2002 e' stato sottoscritto il nuovo accordo economico collettivo (A.E.C.) per gli agenti e rappresentanti dei settori industriale e della cooperazione, mentre quello del settore commercio e' stato siglato in data 26 febbraio 2002. |
| Mediante l'art. 3 del decreto legge n. 12 del 22 febbraio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2002) il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (prevista dall'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) e' stato prorogato al 30 novembre 2002. |
| Con la circolare n. 40 del 22 febbraio 2002 l'I.N.P.S. ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2002, il massimale imponibile e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ammonta ad euro 78.507,00. |
§
§ § § § § §
| 2001 |
| Con D.M. 30 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, il tasso di interesse legale e' stato ridotto, a decorrere dal 1 gennaio 2002, dal 3,5% al 3% in ragione di anno. |
| Dopo quasi quarant'anni, mediante il decreto legislativo n. 235 del 9 ottobre 2001 (in attuazione della direttiva 1999/70/CE), e' stata abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230 (nonche' le successive modificazioni), fornendo al contratto di lavoro a termine una disciplina organica. |
| Con il decreto legislativo n. 202 del 19 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2001) e' stato corretto il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000), attraverso il quale erano state introdotte nuove disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
| Attraverso la legge n. 142 del 3 aprile 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001) e' stata rivista la legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. |
| Con il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93), come previsto dall'articolo 15 della legge n. 53 del 8 marzo 2000, e' stato creato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', conferendo in questo modo organicita' e sistematicita' alle norme in materia. |
| Mediante il decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001), e' stato integrato e corretto il decreto legislativo n 61 del 25 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000) attraverso il quale il legislatore italiano aveva introdotto (in attuazione della direttiva 97/81/CE ) nuove disposizioni in tema di lavoro a tempo parziale (c.d. part time). |
| A distanza di dieci anni dal primo intervento, il legislatore italiano e' ritornato sull'art. 2112 cod. civ, norma dedicata al trasferimento d'azienda. Cosi' come la prima novella - contenuta nell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - era stata dettata da una direttiva CEE (77/187), anche la nuova formulazione contenuta nel decreto legislativo n. 43 del 21 febbraio 2001, che e' entrato in vigore il 1 luglio 2001, e' il risultato del recepimento di una direttiva comunitaria (99/50 CEE). |
§
§ § § § § §
| 2000 |
| Mediante l'art. 23 della legge comunitaria n. 422 del 29 dicembre 2000 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001, S.O. n. 14), il legislatore ha integrato la disciplina dell'istituto del patto di non concorrenza nel rapporto di agenzia, aggiungendo un secondo comma allart. 1751-bis cod. civ. (introdotto dal decreto legislativo n. 303 del 10 settembre 1991), dove si stabilisce che la stipulazione del patto obbliga il preponente a corrispondere allagente unindennita' di natura non provvigionale, secondo alcuni particolari criteri e parametri ivi indicati. |
| Sempre in attuazione della direttiva 96/71/CE ed attraverso il decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2000) il legislatore italiano ha regolamentato il distacco dei lavoratori, introducendo una disciplina applicabile alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un'unita' produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purche' in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante. |
| In attuazione della direttiva 97/81/CE ed attraverso il decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2000), successivamente integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001), il legislatore italiano ha introdotto nuove disposizioni in tema di lavoro a tempo parziale (c.d. part time). |
| Con il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2000), successivamente corretto dal decreto legislativo n. 202 del 19 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2001), sono state introdotte nuove disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. |
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